mikifox

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti,
vorrei sottoporvi un quesito.
Con verbale dell'assemblea condominiale (rilasciato nella cassetta della posta), ho appreso che alcuni giorni fa si è svolta l'assemblea condominiale ordinaria della quale non ero stato informato con nessun mezzo. So già che potrei ricorrere alle autorità giudiziarie per invalidare tale assemblea (art.1136 c.c.), ma vorrei esporre alcune problematiche che si evincono dal verbale, ringraziando anticipatamente tutti gli amici del forum che avranno e non, voglia di approfondire gli argomenti che espongo in seguito ed eventuali consigli da suggerire.
Premetto che il condominio è composto da un complesso di tre palazzine incluse in un'unica recinzione e box- auto, quest’ultimo estende nel piano interrato esattamente sotto le tre palazzine, con una unica rampa di risalita (preciso che un condomino dalla palazzina A può possedere il box-auto in corrispondenza dalla palazzina B o C e viceversa) e con amministrazione condominiale unica (condominio xxxix A/B/C), inoltre, tengo a precisare, che alcuni anni fa i condomini di una palazzina hanno avanzato richiesta di distaccarsi da tale condominio per gestirsi in autonomia, tale proposta fu rigettata per non fattibilità amministrative alle parti comuni (entrata con.,corsie box, giardino ecc.) e per finire il quadro, devo precisare ancora che il condominio è da alcuni anni in trattative per i lavori di ristrutturazione del lastrico solare facciate balconi ed altro, mai realizati pur avendo deliberato detta ristrutturazione- preventivi, consulenza tecnica e direzione dei lavori(mai iniziati)
Ora, a seguito di infiltrazioni di acqua piovana,un condomino ha citato il condominio per danni. L’assemblea suddetta, a seguito di proposta da parte di un condomino, ha deliberato che l'eventuale costituzione in giudizio, le spese inerenti l'atto giudiziario(risarcimento e danni) ricadano solo ed esclusivamente sui condomini dalla palazzina interessata.(nota personale -in contrasto con il regolamento condominiale che non cita il lastrico solare nelle comproprietà esclusive dei singoli condomini proprietari di unità immobiliari relative a scala A-B-C).
Infine l'assemblea (tutti i condomini presenti) deliberano la costituzione in giudizio del condominio che dovrà resistere alle pretestuose pretese risarcitorie di detto condomino.
A voi tutti i consigli per :
  1. Problema della mancata convocazione (possibilità di risolvere con una eventuale assemblea straordinaria).
  2. Può l'assemblea deliberare per il condominio ed addebitare le spese ad una parte di condomini (probabilmente i meno colpevoli dell'accaduto)?
Ringrazio nuovamente
mikifox
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se non hai ricevuto la convocazione puoi impugnare il deliberato entro 30 giorni da quando sei venuto a conoscenza (art, 1137 cc), valuta se ti conviene.
Per le spese per il rifacimento del lastrico e dell'eventuale causa (avvocato e spese legali) saranno responsabili solamente i condomini della palazzina coperta dal lastrico stesso e da tutti i proprietari dei box che ricadono sotto (sulla verticale), vedi l'art. 1123 cc 3° comma;

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Da quale punto della copertura dei box entra l'acqua? Secondo me se il punto giace nella zona di competenza (delimitata da una recinzione, ad es. un muro) di una palazzina paga quella palazzina (proprietà separata), se invece giace nella zona comune a tutte le palazzine paga il condominio.
 

mikifox

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buon giorno agli amici del forum, in relazione a quanto risposto dagli amici (jac0 e Condobip), vorrei precisare che il problema non è la ripartizione dei costi per riparare il lastrico solare ma i danni richiesti dal condomino a causa del mancato intervento in tempo utile che a mio parere non è causa solo dei condomini della palazzina interessata ma bensì di tutto il condominio in quanto con delibere precedenti il condomino(PALAZZINA A+B+C) non ha permesso il distacco amministrativo e cosa più interessante che si è temporeggiato nella ristrutturazione (PRECISO CHE SONO DUE ANNI CHE SI VA AVANTI CON ASSEMBLEE, SI FANNO PREVENTIVI SI APPROVANO e non sono mai riuscito a capire, non vanno mai a buon fine).

Distinti saluti miki
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Comunque nelle assemblee quando un bene comune interessa solo una parte dei condomini (vedi 3° comma dell'art 1123 cc), quelli che votano e pagano saranno esclusivamente questi, gli altri non c'entrano nulla e eventuali voti da parte questi ultimi non vanno calcolati.

Se un argomento interessa una delle cose di cui al terzo comma dell'art. 1123 c. c. ( cose destinate a servire unicamente un gruppo di condomini), non solo alle votazioni ma anche alla semplice discussione debbono concorrere i soli proprietari ai quali il bene serve.
Nella ipotesi di convocazione di un'unica assemblea condominiale allo scopo di decidere su di una serie di questioni, alcune delle quali riguardanti solo singoli condomini - convocazione sicuramente valida, in quanto non vietata da alcuna norma - , i condomini eventualmente non legittimati a votare su di un determinato argomento che non li riguardi non possono, attraverso la partecipazione alla discussione che precede quella votazione, influire sull'esito della stessa. (sentenza 697/2000 del 22 gennaio 2000)
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Qualora in condominio esistano proprietà separate, come ci si regola per le maggioranze di teste e di millesimi per l'approvazione delle delibere relative a tali proprietà qualora il regolamento, pur elencando le proprietà stesse, non dica nulla sulle dette maggioranze? Grazie.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Credo che ti riferisci a proprietà separate/private, se è così l'assemblea non può deliberare per le proprietà private, salvo che non sia previsto da un Regolamento Contrattuale, per cui la cosa sarà regolamentata.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Creo cche ti riferisci a proprietà separate/private, se è così l'assemblea non può deliberare per le proprietà private, salvo che non sia previsto da un Regolamento Contrattuale, per cui la cosa sarà regolamentata.
Mi riferisco ad un condominio dotato di più scale d'accesso alle abitazioni private e solo a quelle (per cui il condòmino di una scala non userà di norma le altre due).
Allora, volendo deliberare ad es. la tinteggiatura di una scala, come si computano le maggioranze teste-millesimi, se il regolamento non ne fa menzione? Grazie.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi riferisco ad un condominio dotato di più scale d'accesso alle abitazioni private e solo a quelle (per cui il condòmino di una scala non userà di norma le altre due).
Allora, volendo deliberare ad es. la tinteggiatura di una scala, come si computano le maggioranze teste-millesimi, se il regolamento non ne fa menzione? Grazie.
Questo caso è già stabilito dall'art. 1123 cc 3° comma;

- Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità

Da cui, non è necessaria nessuna regolamentazione regolamentare, salvo non sia già disposta dal Regolamento Condominiale Contrattuale oppure all'unanimità dei condomini (1000/1000).

Scritto da Jac0... come si computano le maggioranze teste-millesimi, se il regolamento non ne fa menzione? Grazie.

Sempre in proporzione tra i votanti, poniamo il caso partecipano e/o votano e usano quella scala solamente 300 millesimi, le quote si divideranno in 300/300, e la proporzione matematica non cambierà.
 

mikifox

Membro Attivo
Proprietario Casa
Amici miei, non si tratta di spese relative alla manutenzione, ma dell'imputabilità del fatto che l'assemblea condominiale non ha deliberato o meglio non ha valutato in tempo utile l'urgenza dei lavori (so che le spese di manutenzione spettano ai condomini della palazzina interessata, come stabilito dal comma 3 art.1123 c.c.) e evitare in tal modo di provocare dei danni.

Il problema è rivolto esclusivamente al risarcimento danni provocati per mancato intervento dell'assemblea condominiale. Mi chiedo ancora come una sola scala avrebbe potuto ottenere il consenso ad intervenire avendo ipoteticamente 1/3 contro 2/3 dei valori millesimali. In verità devo aggiungere che non è stato mai proposto la riparazione di una singola palazzina ma si è optato per la ristrutturazione totale del condominio come specificato precedentemente inoltre aggiungo che il condomino leso ha citato in giudizio il condominio e non la singola scala.

Cordialmente miki
 

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