pietro musolino

Nuovo Iscritto
B.g.sto effettuando in un locale -affittato-dei lavori di ristrutturazione-quali:impianto elettrico-bagno completo
ed altro.
Chiedo:posso chiedere all'inquilino il 5% annuo delle spese
sostenute da aggiungere al canone mensile?
In attesa di cortese risposta porgo cordiali saluti
pietro musolino
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Previo presentazione al locatario di tutta la documentazione delle fatture delle opere eseguite, e potrài applicare gli interessi legali dal mese successivo alla tua richiesta:daccordo:
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Credo tu faccia riferimento alla L. 392/78 :
Art.23. (Riparazioni straordinarie). Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.
SUNIA Salerno, legge 392/78
+
eventualmente : La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2010.
+
La L. 431/98 ha abrogato l’ art. 23 precedentemente citato :
Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
omissis
comma 4. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
omissis
L 431/98
:daccordo:
 

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