areniello

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutta laa comunità
ho bisogno di una risposta esauriente e chiara a tale quesito:
è necessaria l'autorizzazione del condominio per un cambio di destinazione d'uso da C1 a A2 considerando pure che l'accesso all'immobile avviene dalla strada e non dagli spazi comuni? Grazie
 
U

User_29045

Ospite
Sulla base di esperienze personali, mi rivolgerei DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE, che effettuerà tutte le verifiche catastali del caso, e ti suggerirà il da farsi. Non chiedere il permesso all'aria di farsi respirare da te, quando la cosa è scontata. Verifica, prioritariamente, se è necessario chiedere all'aria di farsi respirare da te. L'ufficio tecnico del tuo Comune saprà come consigliarti.
 

areniello

Membro Attivo
Proprietario Casa
Caro possessore
il cambio di destinazione d'uso l'ho già ottenuto dal municipio di competenza ma è il condominio che sta facendo storie con l'amministratore sostenendo che io sono obbligata a chiedere anche l'autorizzazione ai condomini che sono certa non daranno mai
 
U

User_29045

Ospite
L'utente salves ha perfettamente ragione.

E' necessario che l'autrice del thread disponga di una copia integrale del REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, e successive modifiche ed integrazioni, comprensive di eventuali patti contrattuali integrativi firmati da tutti i condomini, per verificare COSA E' PREVISTO nel caso di cambio di destinazione d'uso. Se non è previsto nulla, fa fede il CODICE CIVILE: e qui ci vorrebbe un legale del forum che ci dica cosa dispone il Codice Civile in merito ai cambi di destinazione d'uso.
 
U

User_29045

Ospite
E' chiaro che su N condòmini, troverai sempre l'ennesimo che dice "NO, IO NON SONO D'ACCORDO", quindi prima di portare in assemblea una proposta che VERRA' SICURAMENTE BOCCIATA per colpa del solito BASTIAN CONTRARIO che vive solo per affermare il contrario della gente che lo circonda quotidianamente, è necessario attenersi al codice civile.

All'Amministratore che a quanto vedo ha eccessi di zelo, basta fargli scrivere da un legale con tutti i riferimenti normativi del caso, una volta trovati questi ultimi, e vedrete che da drago si trasforma in pesce rosso.
 

areniello

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per la risposta ma nel regolamento del condominio non si parla di cambio di destinazione d'uso. Ecco il testo inviato dall'amministratore
Lo scrivente coglie inoltre l'occasione per precisarLe che gli eventuali cambi di destinazione concessi dagli Enti Pubblici (Comune ecc. ) presuppongono sempre salvi i diritti dei terzi (=condominio) e pertanto ogni modifica rispetto all'assetto originario stabilito dal regolamento condominiale dovrà essere autorizzato dall'assemblea dei condòmini.
Domanda è il condominio che stabilisce la destinazione dei locali?
 
U

User_29045

Ospite
Il cambio di destinazione d'uso, A MIO AVVISO (non sono un amministratore di condominio), è soggetto al benestare dei condòmini se in qualche modo altera o pregiudica l'utilizzo di parti comuni, ma non è proprio il tuo caso, direi!

Ripeto, se fossi un legale avrei già il codice civile aperto alla pagina giusta, ma purtroppo non lo sono.

Sono sicuro che il tuo amministratore ha preso un granchio.

Questo "salvi i diritti dei terzi" mi sembra campato in aria: quali diritti stai calpestando agli altri condomini?

Non capisco.
 
U

User_29045

Ospite
Qui:

Cambio destinazione d'uso? Occhio a stabilit e sicurezza - Il Messaggero

ho trovato questo:

Destinazioni d’uso
Le modifiche alle destinazioni d’uso che non provochino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e non ne alterino il decoro architettonico possono essere deliberate a pena di nullità dall’assemblea con il voto dei quattro quinti dei condòmini e almeno quattro quinti delle quote millesimali. La definizione di decoro architettonico è stata prevista dalla giurisprudenza come l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che forniscono all’edificio nel suo insieme un aspetto armonico. Questa nuova disposizione vuole evitare che per l’ostruzionismo di un solo condòmino sia impedito di modificare nell’interesse del condominio l’uso di parti comuni. Si tratta di una norma che pur preservando il consenso dei partecipanti, evita però le conseguenze negative che deriverebbero dall’applicazione del principio dell’unanimità senza alcun rispetto delle situazioni in cui può trovarsi uno stabile.
 
U

User_29045

Ospite
Come vedi, servono i QUATTRO QUINTI dei condòmini e ALMENO QUATTRO QUINTI delle rispettive quote millesimali.

Quindi, il SIGNOR NO della situazione non potrà spuntarla, a meno che non vi sia una MOLTEPLICITA' di SIGNORI NO, ovviamente.

A quanto pare però dovrai portare il tema in assemblea.
 

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