Andyphone

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Salve a tutti,

Spero di postare nella sezione giusta...

Il nostro amministratore di condominio ha preso l'abitudine di affiggere nella bacheca condominiale situata in ogni ingresso del condominio al piano terra oltre alle normali e generali comunicazioni condominiali anche copie di fatture, richieste di approvazione spese (con tanto di lista dove ogni condomino deve firmare), e di recente anche una richiesta di rimborso spese da parte di un condomino (sempre con lista dove firmare per approvazione) con tanto di copia della fattura presentata senza tra l'altro però spiegate le ragioni della richiesta di rimborso.

Ritengo tale comportamento poco rispettoso della privacy dei condomini e anche degli affari stessi del condominio dato che la bacheca all'ingresso può essere letta da chiunque per qualsiasi ragione entri dai portoni di ingresso. Avendo fatto presente questo all'amministrazione mi è stato risposto che tale metodo di comunicazione era stato deliberato in assemblea. La delibera però parla di "comunicazioni al condominio" senza specificare altro, e comunque non credo il condominio possa deliberare una eventuale violazione della privacy (se di questo si tratta come penso).

Volevo pareri a riguardo per capire meglio se sono io l'esagerato o se ho qualche ragione, e nel caso come suggerireste di comportarmi.

Grazie a tutti per avere letto.

- Andy
 

condobip

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Proprietario Casa
Non si possono affiggere nomi di condomini morosi in bacheca, perchè chi lo fa rischia una condanna per diffamazione;

Rischia una condanna per diffamazione chi affigge in un luogo aperto al pubblico, all'interno del condominio, il nome e cognome dell'inquilino-condomino che resta indietro con i pagamenti.
In particolare gli Ermellini hanno precisato che "integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora essa venga affisso in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con più persone si può ritenere in re ipsa" --- Corte Cassazione , sez. V sentenza 31 marzo 2008 n. 13540.


p.s. esistono altri metodi ben più efficaci, come ad esempio il Decreto Ingiuntivo.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Tra i condòmini, i residenti, gli amministratori e i condòmini è necessario inventare dei sistemi di comunicazione efficaci e riservati.
Non i della Community AziendaCondominio, consigliamo i servizi di Condomani, e le nostre procedure di lavoro:
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Andyphone

Nuovo Iscritto
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Ottimo servizio da proporre... A parte questo, hai qualcosa da suggerirmi riguardo a quanto sopra da me esposto: in poche parole è legale quanto fatto o potrebbe non esserlo?

Grazie.

- Andy
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
A mio giudizio è opportuno esporre pubblicamente soltanto avvisi generali e generici.

Per le richieste di approvazione scritta, è meglio far girare un foglio casa per casa, magari con l' impregno di un incaricato.

Il comportamento di questo amministratore è poco opportuno, ma non direi che è "illegale".

Il limite della privacy, a mio giudizio, si raggiunge quando si affiggono in bacheca i nominativi dei condòmini morosi (perchè sono situazioni particolari che si espongono al pubblico).

Fino a che si tratta di notizie generali, è poco opportuno ma non è illegale.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
.... richieste di approvazione spese (con tanto di lista dove ogni condomino deve firmare), e di recente anche una richiesta di rimborso spese da parte di un condomino (sempre con lista dove firmare per approvazione) con tanto di copia della fattura presentata senza tra l'altro però spiegate le ragioni della richiesta di rimborso.
Scusami, solo ora ho letto con più attenzione questa parte del tuo 1° messaggio, ed intervengo per dire che questo NON è il modo di approvare le spese, ovvero la raccolta firme non vale nulla, ossia le decisioni devono necessariamente essere approvate in assemblea regolarmente convocata, infatti solo così è esigibile la quota parte per ogni condomino, quanto fatto dall'amministratore potrebbe essere un sondaggio, che deve necessariamente essere approvato con le maggioranze stabilite dal Codice Civile (art. 1136) in assemblea.
 

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