lcolocci

Nuovo Iscritto
Ho letto da qualche parte che il recente beneficio fiscale del 50% è usufruibile anche per l'acquisto di un garage. Vorrei acquistare detto garage da un imprenditore che molte metrature a disposizione. Questa agevolazione fiscale è legata alla pertinenza con l'abitazione? Se qualcuno è in grado di darmi risposte certe, lo ringrazio di cuore. Luigi.
 
U

User_29045

Ospite
Sì, nel rogito notarile devi dichiarare come pertinenziale il box alla tua abitazione principale. Non necessariamente deve essere il primo box, però! Puoi anche acquisire un secondo box da asservire a pertinenza della tua abitazione principale, che è bene si trovi quantomeno nella stessa città dove si trova il box. La distanza tra l'abitazione e il box non è importante ai fini della dichiarazione di pertinenzialità, perché la pertinenza è un bene immobile a servizio o ad ornamento del bene immobile principale, e dunque se io abito all'Eur e lavoro a Rebibbia, potrei sostenere che mi fa comodo un box a Rebibbia perché la mattina quando arrivo non c'è posto per parcheggiare.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
È corretta l'affermazione che il box debba essere reso pertinenziale all'abitazione. Questa informazione deve risultare già dal preliminare di vendita ed essere poi riportata nel rogito.
L'importo detraibile è quello dato dal costo di costruzione del box (ovviamente inferiore al costo di acquisto), il quale deve essere certificato dal costruttore.
Il box va pagato con bonifico bancario per una somma almeno pari all'importo da portare in detrazione, pena la decadenza dal beneficio fiscale.

Non è invece corretta l'informazione sulla distanza del box dall'abitazione. Infatti, per essere considerato pertinenziale, il box deve trovarsi ad una distanza dall'abitazione compatibile con le esigenze di tale servizio (Come ricordato anche dal Ministero dell'Economia nella circolare 3/DF del 18 maggio 2012). Inoltre, perché una pertinenza possa essere considerata tale, deve essere effettivamente destinata a durevole servizio dell’abitazione principale e ciò va, eventualmente, provato.

Pertanto, se il box è distante dall'abitazione, dovresti verificare se i regolamenti comunali danno qualche indicazione in merito.
 
U

User_29045

Ospite
È corretta l'affermazione che il box debba essere reso pertinenziale all'abitazione. Questa informazione deve risultare già dal preliminare di vendita ed essere poi riportata nel rogito.

In assenza di preliminare di compravendita, ossia quando si va direttamente al rogito, è INDISPENSABILE che il BONIFICO BANCARIO O POSTALE sia effettuato lo stesso giorno del rogito, utilizzando modulistica APPOSITAMENTE PREDISPOSTA PER IL RECUPERO IRPEF DEL 36% O DEL 50% (non vanno bene i bonifici on line e neanche i bonifici ordinari impartiti a sportello senza usare la modulistica predisposta). E' altresì necessario indicare nella CAUSALE DEL BONIFICO il riferimento alla legge che consente di fruire dell'agevolazione.
 
U

User_29045

Ospite
Pertanto, se il box è distante dall'abitazione, dovresti verificare se i regolamenti comunali danno qualche indicazione in merito.

In effetti, nei miei casi personali c'è stata una delibera comunale che rimuoveva il vincolo dei 1000 metri per i box costruiti all'interno dell'anello ferroviario, e - per un altro intervento - una delibera comunale che consentiva espressamente la deroga al vincolo di pertinenzialità previsto dalla legge 449 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
 
U

User_29045

Ospite
RISOLUZIONE N. 7/E dell'AGENZIA DELLE ENTRATE

Regolamenta il caso di ASSENZA DI PRELIMINARE, e bonifico lo stesso giorno del rogito per poter fruire del recupero IRPEF 36% (ora 50% fino a Giugno 2013).

Roma, 13 gennaio 2011

OGGETTO: Acquisto di box pertinenziali - Detrazione d’imposta del 36 per cento delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alla detraibilità del 36 per cento - prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle unità immobiliari residenziali e relative pertinenze - per l’acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto ma in un orario antecedente alla stipula stessa.

Al riguardo si premette che l’agevolazione si applica, altresì, agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nonché all’acquisto degli stessi limitatamente al costo di costruzione.
Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo ed il box.
Nell’ipotesi, invece, di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile, ma in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto non è applicabile l’agevolazione non essendo riscontrabile l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma.
Fermo restando quanto precisato dalle richiamate circolari, in relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
IL DIRETTORE CENTRALE
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
In assenza di preliminare di compravendita, ossia quando si va direttamente al rogito, è INDISPENSABILE che il BONIFICO BANCARIO O POSTALE sia effettuato lo stesso giorno del rogito, utilizzando modulistica APPOSITAMENTE PREDISPOSTA PER IL RECUPERO IRPEF DEL 36% O DEL 50% (non vanno bene i bonifici on line e neanche i bonifici ordinari impartiti a sportello senza usare la modulistica predisposta). E' altresì necessario indicare nella CAUSALE DEL BONIFICO il riferimento alla legge che consente di fruire dell'agevolazione.

In realtà ci sono alcune banche online che consentono di effettuare il pagamento del bonifico adatto a richiedere le agevolazioni. Altre non lo prevedono.

Giusta la precisazione in caso di assenza di preliminare, facendo attenzione a disporre il bonifico prima della stipula dell'atto. Se fatto dopo la stipula del rogito, infatti, si perde il diritto alle detrazioni.
 
U

User_29045

Ospite
In realtà ci sono alcune banche online che consentono di effettuare il pagamento del bonifico adatto a richiedere le agevolazioni. Altre non lo prevedono.

OK, però non dimentichiamo che i bonifici on line non sono revocabili, almeno col BancoPostaOnLine è così. E tra l'altro il BancoPostaOnLine non consente di fare i bonifici per la detrazione fiscale 36% o 50% che dir si voglia (ma questa è solo una precisazione per me che ho il bancoposta). Invece allo sportello postale puoi revocare il bonifico finché la cassa dove hai effettuato l'operazione non realizza la chiusura contabile (cioè finché la cassa non chiude).

tovrm ha scritto:
Giusta la precisazione in caso di assenza di preliminare, facendo attenzione a disporre il bonifico prima della stipula dell'atto. Se fatto dopo la stipula del rogito, infatti, si perde il diritto alle detrazioni.

Sì, è sufficiente fare il bonifico poche ore prima del rogito notarile, e nella stessa giornata. Io ho fatto di più. Ho fatto il bonifico postale la mattina alle 8:30, pregando l'operatrice postale di NON FARE LA CHIUSURA CONTABILE fino alle 13:00 (e mi ha dato retta): in questo modo, se qualcosa fosse andato a pallino (ESEMPIO: si è sentito male il venditore, oppure il procuratore legale ha la procura con la data di nascita errata, oppure la coniuge del venditore è a sollazzarsi alle Maldive e l'immobile risulta in comunione di beni, e così via), avreri avuto la possibilità di telefonare all'operatrice postale chiedendo gentilmente l'annullamento del bonifico: avrei dovuto solamente restituire la ricevuta, e visto che l'operatrice mi conosceva personalmente, si fidava, e sapeva che non avrei giocato tiri mancini tipo fare il bonifico, farlo annullare, e consegnare la ricevuta di bonifico effettuato.
 

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