dema

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera volevo sapere se esiste ancora la denuncia antiterrorismo. Mi spiego. Ho affittato il mio alloggio ad una ragazza marocchina che conosco bene, dal primo gennaio. Abbiamo fatto un regolare contratto 3+2. L'altra estate si e' sposata ma suo marito e' ancora in Marocco. Fra poco verra' qui in Italia e si ricongiungera' con lei. All'agenzia dove abbiamo fatto il contratto, ho chiesto se quando arrivava ad abitare nel mio alloggio dovevo dirlo e quindi fare la denuncia anti terrorismo. Mi hanno detto che non si fa piu'. Ho questo dubbio visto che andra' ad abitare nel mio alloggio e non so neanche chi e'. Ringrazio tanto a chi mi rispondera'
 

alexcannata

Nuovo Iscritto
La denuncia a cui ti riferisci è la LA COMUNICAZIONE DI "CESSIONE DI FABBRICATO" che NON E' PIU' NECESSARIA. Tale comunicazione era uno dei tradizionali adempimenti previsti in caso di locazione o cessione di un'unità immobiliare era, fino a qualche tempo fa, la comunicazione all'Autorità locale di Pubblica sicurezza della “cessione di fabbricato”. In sostanza, utilizzando l'apposito modulo, il locatore o il cedente comunicavano alla Questura i dati identificativi del nuovo occupante/proprietario dell'immobile.

Con la recente approvazione del decreto sul cosiddetto “federalismo municipale”, in sede di introduzione della “cedolare secca sugli affitti”, è stato altresì deciso che l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato, previsto dalle disposizioni normative del 1978, è assorbito dalla registrazione del contratto di locazione.

Recentemente è intervenuto di nuovo il legislatore, che, con un decreto del maggio 2011, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato è assorbito dalla registrazione del contratto di cessione dell'immobile.
In tal modo, quindi, anche per le cessioni di unità immobiliari, il venditore è esonerato dalla presentazione della comunicazione in oggetto, alla stregua di quanto era già stato stabilito per la locazione di immobili.

I chiarimenti del Ministero dell'Interno:

Alla luce di tale evoluzione normativa, il Dipartimento della Pubblica sicurezza, nel documento odierno, ha precisato, innanzitutto, che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle disposizioni pocanzi illustrate, anche ai fini dell'acquisizione da parte delle Questure delle informazioni relative a tali locazioni e vendite di immobili.

Inoltre, nella parte più interessante della nota ministeriale, viene precisato che la sanzione originariamente prevista in caso di mancata comunicazione della cessione di fabbricato non può più trovare applicazione:

- dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011), nei confronti dei locatori che abbiano provveduto alla regolare registrazione del contratto di affitto presso l'Agenzia delle entrate (è appena il caso di ricordare, a tal proposito, che, dal 1 luglio 2010 le richieste di registrazione dei contratti di locazione devono essere presentate con il nuovo mod. 69, in cui devono essere inseriti anche i dati catastali relativi agli immobili, mentre, in caso di cessione, proroga o risoluzione dei contratti registrati antecedentemente a tale data, deve essere trasmesso il nuovo modello CDC, sempre per la comunicazione dei dati catastali);

- dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), nei confronti dei venditori di immobili che abbiano proceduto alla registrazione del contratto di compravendita (solitamente, è il notaio rogante a provvedere a tale adempimento).

Infine, il Ministero ha puntualizzato che il predetto obbligo comunicativo, invece, non viene meno nell'ipotesi di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione.

In conclusione, mette conto di evidenziare che, sotto il profilo giuridico, l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbrico previsto dalla norma del 1978 non è stato abrogato, essendo tuttora vigente tale disposizione normativa, ma l'adempimento da essa previsto – la comunicazione di cessione di fabbricato

– è stato “assorbito”, per volontà del legislatore, da un altro adempimento – la registrazione del contratto di vendita o di locazione – al verificarsi del quale, quindi, la sanzione originariamente stabilita per la mancata comunicazione di cessione di fabbricato non può trovare applicazione.

FONTE: Il sole 24 Ore - Immobili 24 - B.A. - Pubblicato il 07/07/2011


Spero ti sia stato di aiuto!
ciao
 

dema

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio vivamente del chiarimento, l'importante per me era quello di essere in regola con la legge. Speriamo in bene che il marito di questa ragazza sia una brava persona. Grazie tante
 

maria55

Membro Attivo
Professionista
Il marito della tua inquilina, è parte nel contratto di locazione già registrato ? Se si, ok. Se no, ritengo fondati i tuoi dubbi.
 

dema

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il contratto e' stato fatto a nome solo della inquilina il marito non so neanche come si chiama. Al momento del contratto sapevo che lei si era sposata e che nei primi mesi di quest'anno il marito sarebbe venuto qui in Italia. Tutt'ora lui non e' ancora venuto qui e' ancora in marocco.
 

volevofareildams

Nuovo Iscritto
Per quanto riguarda le locazioni commerciali la denuncia, a mio modesto parere va fatta, giusto l'art 12 del DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59 che coì dispone:

Art. 12.

Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro
titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di
un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore
dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che
assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di
identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto
all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla
comunicazione, all'autorita' di pubblica sicurezza, di tutti i
contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30
giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere effettuata
anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai
fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi
precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata
dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del
comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco
ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non
previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. ((2))
 

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