mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno.Società x vanta un credito nei confronti di società y.Decreto ingiuntivo,precetto notificati e ricevuti dalla società debitrice.ora la società debitrice ha cambiato nome,ma stessa partita IVA e stessa sede.posso fare il pignoramento nei confronti della società originaria.,io crdo si,nessun problema.cosa ne dite?grazie ancora!
 
O

Ollj

Ospite
Certo che sì.
In un caso analogo, in cui peraltro non si trattava solo di cambio del nome, la Cassazione ha ritenuto che, quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attività commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai "precedenti titolari”, non si abbia la presunzione di cessione di azienda e che per bloccare il pignoramento dei beni deve essere dimostrato “mediante l’esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate” che appartengano ad altri soggetti (Cassazione. 2011 n. 12965).
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno, di che tipo di società si tratta?
@Ollj ho letto la sentenza da te citata, in quel caso la Cassazione si è occupata della esecuzione esattoriale e della presunzione di cui all'art. 66 DPR 602/1973.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La modifica del solo nome/marchio non basta a mutare soggetto.
Se i dati fiscali sono rimasti gli stessi significa che la ditta è la stessa...anche fossero cambiati i soci.
 
Ultima modifica:

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
certo, trattandosi di impresa individuale potrebbe esserci stato un trasferimento di azienda con conseguente possibilità di agire nei confronti della cessionaria.
@mandarino parlava però di società, volevo quindi capire di quali soggetti stavamo parlando.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
ma non vi è alcuna nuova società...trattasi sempre della stessa che ha variato la denominazione...e a testimoniarlo è il numero di Partita IVA rimasto immutato.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
in quel caso la Cassazione si è occupata della esecuzione esattoriale e della presunzione di cui all'art. 66 DPR 602/1973.
Ma l'art. 66 di quel D.P.R., per la sostituzione operata dall'art. 16 del D. Lgs. n. 46/1999, non ha più il comma 4 (con effetto dal 1° luglio 1999), che recitava:
Agli effetti dei commi precedenti, si presume avvenuta la cessione dell'azienda, salvo prova contraria, quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attività commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Ma l'art. 66 di quel D.P.R., per la sostituzione operata dall'art. 16 del D. Lgs. n. 46/1999, non ha più il comma 4 (con effetto dal 1° luglio 1999), che recitava:
Agli effetti dei commi precedenti, si presume avvenuta la cessione dell'azienda, salvo prova contraria, quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attività commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari.
Nemesis, a prescindere dalla successiva modifica legislativa, quel che stavo cercando di spiegare è che il precedente citato da @Ollj non si attanaglia al caso di specie.
La domanda di @mandarino è: "posso agire contro la vecchia società?".
In realtà, se come immaginiamo si tratta di ditta individuale, l'azione verrà rivolta avverso la persona fisica (l'imprenditore) e @mandarino potrà agire sia contro il nuovo imprenditore che contro il vecchio (ipotizzando che si tratti di ditte individuali e che si sia verificata una cessione di azienda).
 
O

Ollj

Ospite
in quel caso la Cassazione si è occupata della esecuzione esattoriale e della presunzione di cui all'art. 66 DPR 602/1973.
Giusto ed io stesso avevo premesso trattarsi di ipotesi diversa.
Tuttavia, quello che mi premeva sottolineare era tal principio (applicabile in ogni caso): che
per bloccare il pignoramento dei beni deve essere dimostrato “mediante l’esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate” che tali beni appartengano ad altri soggetti, e nel caso sottopostoci ciò non si realizza.
 

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