golden

Nuovo Iscritto
Salve sono il proprietario di un sottotetto di mq 150 di cui mq 80 abitabili. Al momento dell'acquisto risultava catastalmente deposito. Sfruttando la legge regionale "recupero dei sottotetti" ho avviato la pratica sia per il cambio destinazione d'uso, sia l'allargamento dei lucernai esistenti per avere il rapporto giusto aeroilluminante che l'apertura di tre vani nel solaio di copertura (inclianto falde) di tre terazzini a tasca che non intaccano la facciata perchè non arrivano alla gronda, perchè rimangono all'interno. Quindi i prospetti non cambieranno, il cambiamento del tetto si può vedere solo dall'alto.
Per avere tutto questo naturalmente ho un permesso a costruire . dopo aver ricevuto anche il parere paesaggistico ambientale
La domanda è per fare tutto ciò dovevo avere il parere condominiale?
Io non l'ho chiesto in quanto mi sono avvalso del codice civile e di sentenze di consiglio di stato dove non vi era previsto. Ho fatto bene? Visto che adesso dovrò iniziare i lavori volevo un ulteriore conforto da tecnici o professionisti, per non incorrere in denunzie da parte dei condomini.
Grazie
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
anche se non necessitava era opportuno informare il condominio anche perchè cambieranno i millesimi, nel regolamento di condominio nulla osta a questa tua trasformazione?
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
toccando e variando la copertura del tetto che è condominiale devi avere l'approvazione del condominio, il comune avrebbe docuto chiederti copia del verbale di assemblea prima di rilasciarti il permesso:daccordo:
 

golden

Nuovo Iscritto
Ho comunicato all'aministratore del condominio tutto il necessario. Chiedendo di cambiare i millesimi in modo che io paghi il dovuto.
Grazie

Aggiunto dopo 7 minuti ....

NON È NECESSARIO IL NULLA OSTA DEL CONDOMINIO PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il T.A.R. Veneto, Sez. II - 4 aprile 2009, n.1198 e il T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I - 24 marzo 2009, n. 221 sostengono quasi contemporaneamente il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, sicché l’interessato è tenuto a fornire al Comune prova del suo diritto, ma quest’ultimo non può e non deve svolgere sul punto verifiche eccedenti quelle richieste dalla ragionevolezza e dalla comune esperienza, in relazione alle concrete circostanze di fatto, tanto più che, come lo stesso art. 11 specifica, il permesso di costruire non incide sulla proprietà o altri diritti reali e non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Non è quindi necessario allegare alla richiesta di permesso di costruire il consenso degli altri partecipanti alla comunione. Il singolo condomino, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), può ottenere a proprio nome la concessione edilizia per un'opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio senza chiedere il consenso degli altri condomini, sempre che le opere siano strettamente pertinenziali all'unità immobiliare. Il condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.
RILASCIO NULLA OSTA AL COMUNE
Il diritto del condomino di usare le parti comuni dell'edificio, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso (arti. 1102 e 1139 c.c.), implica per questi ultimi l'obbligo di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e così il dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del condomino. Pertanto, qualora un terzo estraneo alla comunione, ma di cui il condomino debba necessariamente avvalersi per la sua posizione di monopolio o supremazia, contesti il diritto del condomino di fare un certo uso legittimo della cosa comune senza il preventivo nulla-osta degli altri condomini, costoro non possono rifiutarne il rilascio, sempreché il rifiuto non risulti in concreto giustificato da un ragionevole motivo.
Ne ho molte altre, per questo motivo mi hanno rilasciato il permesso. Comunque il problema è che un condomini non vorrebbero che io faccia questo cambio di destinazione d'uso solo ed esclusivamente per invidia, dicendomi che così avrei fatto un affare e lo avrebbero potuto fare loro. Del resto io non sto facendo altro che seguire le leggi, che mi permettino di fare il mio intento.
Grazie
 

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