Elisabetta48

Membro Senior
Aiuto... A pagina 28 delle istruzioni per il PF 2019 si legge:
"Si ricorda che al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre acquisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale."
Domande:
1. Questo significa che anche per tutti i contratti più vecchi, quelli stipulati quando non c'era più l'obbligo di farsi assistere da una organizzazione di proprietari o inquilini, bisogna andare a farsi fare il visto di conformità nel caso si sia optato per la cedolare secca? Temo che la risposta sia SI.
2. La frase che ho riportato è nel reparto "cedolare secca". Non l'ho trovata in altri punti (ma nemmeno ho imparato le istruzioni a memoria...). Allora se si ha un contratto a canone concordato ma a tassazione ordinaria perchè non si è optato per la cedolare l'obbligo di vidimazione non c'è? (Parlo sempre di contratti già in essere da tempo)
3. Visto che si parla dei redditi dello scorso anno, sarà valido usare l'aliquota del 10% se ci si fa fare la vidimazione adesso?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo me l'obbligo dell'attestazione per i contratti concordati "non assistiti" riguarda solo i contratti stipulati in base ad Accordi Territoriali che hanno recepito il D.M. 16/01/2017.
I contratti "vecchi" (cioè quelli stipulati quando l'Accordo non era ancora stato aggiornato per recepire il D.M.) non richiedono alcuna attestazione.

Se ne parlava ieri con @JeanPaul in questa discussione (post dal n. #32 in avanti):
 

Elisabetta48

Membro Senior
Secondo me l'obbligo dell'attestazione per i contratti concordati "non assistiti" riguarda solo i contratti stipulati in base ad Accordi Territoriali che hanno recepito il D.M. 16/01/2017.
Si, in questi ultimi tempi abbiamo sempre dato questa interpretazione, ma la frase che c'è nelle istruzioni per l'Unico sembra molto perentoria se si vuole usufruire dell'aliquota del 10%. Non fa tanti distinguo di "prima" o di "dopo" il recepimento del D.M. suddetto
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Si, in questi ultimi tempi abbiamo sempre dato questa interpretazione,
Se l'interpretazione fosse sbagliata (ossia se fosse vero che per usufruire delle agevolazioni fiscali anche i contratti "vecchi" devono essere muniti di attestazione), allora dovremmo ritenere che il D.M. 16/01/2017 è una norma retroattiva.
Mi pare non sia così.

Però le istruzioni della dichiarazione dei redditi sono ambigue; aspettiamo altri pareri!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
se ci si fa fare la vidimazione adesso?
C'è anche da dire che il contribuente potrebbe soltanto farsi fare la vidimazione "adesso": non avrebbe scelta!
E la vidimazione attuale dovrebbe riguardare parametri stabiliti da un Accordo Territoriale precedente, diverso da quello attualmente vigente.

A me non sembra logico che un Sindacato (dei proprietari o degli inquilini) esamini nel 2019 un contratto concordato non assistito stipulato magari molti anni fa, e lo confronti con i parametri di un vecchio Accordo che nel frattempo è stato rinnovato.

Però con l'italica burocrazia tutto è possibile...
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il mio parere è che tale è la sovrabbondanza di prescrizioni burocratiche che anche la Agenzia delle Entrate si mette a "interpretare" o a estendere sommariamente le regole. Non escluderei quindi uno svarione nelle istruzioni, piuttosto che eccesso di zelo.
Piuttosto invece da accertarsi che il comune rientri nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, per poter applicare la aliquota al 10%
 

Elisabetta48

Membro Senior
accertarsi che il comune rientri nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa,
Sì, capoluogo di Provincia.
allora dovremmo ritenere che il D.M. 16/01/2017 è una norma retroattiva.
Tra l'altro, il Decreto in questione non viene nominato, per lo meno non in quel punto (oggi con calma cerco se c'è altrove un riferimento al Decreto), quindi nemmeno si potrebbe dire che lo applicano retroattivamente. C'è solo quel "Si ricorda che...". Oggi studio con calma sia le istruzioni che la vostra discussione di ieri (me la sono persa perchè ipercarica di impegni). Non se ne può più.

Vi racconto questa: ho dovuto risolvere una questioncella per un familiare per una proroga di un 3+2. Bè, tre città, allineate sulla via Emilia in un raggio di nemmeno 30 Km da quella centrale, interpretano le proroghe successive così: città A - 3+2+3+3+3+ecc, città B - 3+2+3+2+3+2+ecc, città C - 3+2+2+2+2+2+ ecc. Neanche fossero una in Val d'Aosta e una in Sicilia, che già sarebbe incomprensibile perchè la legge dovrebbe essere univoca.

Interpretazione in famiglia dell'obbligo della vidimazione: se ci chiameranno per un controllo ce la procureremo...
 

Elisabetta48

Membro Senior
Credo di aver trovato.
A pag 87 delle Istruzioni PF, per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, c'è:
"Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate."
A pag. 317 della predetta circolare
c'è:
"Per i contratti a canone concordato “non assistiti”, pertanto, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni. L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. art. 7 del DM). (Risoluzione 20.04.2018 n. 31)."
Quindi direi che i vecchi contratti sono salvi. Resta la vergogna del balzello sui nuovi
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Resta la vergogna del balzello sui nuovi
Prima o poi sparirà di nuovo....: strano che nessuno abbia ufficialmente sollevato la questione.
Di queste forme di finanziamento occulto alle organizzazioni sindacali et similalia, se ne hanno le tasche piene; sarebbe più accettabile fosse dichiarato apertamente: al che dovrebbero essere alleggerite le strutture centrali di controllo della PA.
 

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