cantatore

Membro Junior
Proprietario Casa
Saluti a tutti gli utenti, volevo chiedere se per poter effettuare i lavori di istallazione di un cappotto esterno ad un condominio di dodici unità abitative ,nell'assemblea per deliberare e necessario la maggioranza assoluta o quella relativa ?
 

cantatore

Membro Junior
Proprietario Casa
Salve Jerry 48 , grazie del consiglio di mettere un cappotto di cashmeer ,ma penso che i condomini non possono permetterselo, pensavo di mettere un cappotto termico di pannelli di sughero. Un ringraziamento anticipato anche a chi mi possa aiutare a capire , se ci vuole la maggioranza assoluta o quella relativa alla prossima assemblea , Saluti Cantatore
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La legge n. 10/1991 all’art. 26 comma 2, precisava che “per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1 ... sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.” Quindi occorrevano almeno 501 millesimi mentre non era richiesta anche la maggioranza numerica dei condomini. Tale comma è stato sostituito dal dlgs n. 311/2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, che all’art. 7 stabilisce che “per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.” Quindi il cambiamento è radicale, in quanto ribadisce che non è necessaria anche la maggioranza numerica dei condomini ed abbassa il quorum deliberativo a quello di maggioranza semplice dei millesimi. In base alla normativa vigente quindi, tenendo conto che la quota minima dei millesimi favorevoli non può essere inferiore ad un terzo del totale, per una delibera relativa, che coinvolge anche i dissenzienti, non saranno più necessari 501 millesimi: naturalmente in sede di assemblea occorrerà che comunque i favorevoli alla decisione abbiano un numero di millesimi superiore ai contrari, anche se sono in minor numero di persone. Occorrerà ora verificare se ci sono pronunciamenti della magistratura per capire quando ed a quali lavori in specifico deve applicarsi tale norma e quando invece debba rispettarsi il dettato dell’art. 1136 del codice civile che prescrive maggioranze superiori. Per quanto riguarda la sostituzione della guaina essendo considerata manutenzione ordinaria 1/3 ed 1/3 in seconda.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Che differenza c'è tra maggioranza (di cui alla legge) e maggioranza semplice (di cui al dlgs)?
La differenza è quella che aveva spiegato Luigi Criscuolo (con una piccola imprecisione), ossia la maggioranza richiesta dal dlgs è quella minima che in 2° convocazione è della maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile, e non quella che normalmente si usa per le spese di notevole entità (quasi di sicuro è quella per il cappotto termico), ossia quella del 2° comma art. 1136 cc ovvero maggioranza delle teste rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 millesimi e non 501 ;) )
 
Ultima modifica:

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusa ho scritto in velocità, ora correggo, comunque spero di aver risolto la tua curiosità per quanto riguarda la differenza di maggioranza.
Fosse curiosità: è invece interesse a conoscere il significato delle varie maggioranze. Colgo l'occasione per proporre al legislatore l'eliminazione dell'ipocrita doppia convocazione.
 

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