mentologo

Membro Junior
Proprietario Casa
Buon giorno a tutti
ho un appartamento al 5° piano in un palazzo costruito negli anni 70. Una parete, non protetta da altro edificio, esposta a nord ed in cattivo stato di manutenzione, in corrispondenza di un pilastro si sono formate delle crepe mentre dietro un mobile si è formato della muffa. Interpellato un tecnico ha rilasciato perizia in cui si afferma che si è in presenza di una parete fredda (inadeguata coibentazione) e di un ponte termico.
Poichè negli anni 70 si costruiva in quel modo oggi può essere considerato un difetto ? posso richiedere al condominio di fare il cappotto ?
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Buon giorno a tutti
ho un appartamento al 5° piano in un palazzo costruito negli anni 70. Una parete, non protetta da altro edificio, esposta a nord ed in cattivo stato di manutenzione, in corrispondenza di un pilastro si sono formate delle crepe mentre dietro un mobile si è formato della muffa. Interpellato un tecnico ha rilasciato perizia in cui si afferma che si è in presenza di una parete fredda (inadeguata coibentazione) e di un ponte termico.
Poichè negli anni 70 si costruiva in quel modo oggi può essere considerato un difetto ? posso richiedere al condominio di fare il cappotto ?

Sì, certo puoi proporlo (non pretenderlo). L'assemblea è sovrana e se deliberato con le dovute maggioranze, le spese necessarie per la coibentazione termica di detta parte dell'edificio condominiale saranno a carico di tutti i condòmini residenti nell'edificio, perchè trattasi comunque di spese per la conservazione di parti comuni (art. 1123 c.c. I co.). La stessa assemblea, prima di procedere però, potrebbe comunque ritenere opportuno far esperire una contro-perizia tecnica, al fine di stabilire se effettivamente la causa non sia invece attribuibile a condizioni "interne" dell' appartamento (ad es. per mancata areazione giornaliera, troppa umidità da bagni o cucine, etc.).
 

mentologo

Membro Junior
Proprietario Casa
Ciao Dolly
perchè dici che non posso pretenderlo ?
La parete esterna presenta " forte degrado di intonaco con microfessurazionie distacchi, fessurazioni in corrispondenza degli elementi in cemento armato etc " è stato rilevato con software "Termus G" valori di trasmittanza fra 1,29 e 2,91 W/mqk rispetto a 0,40 W/mqk richiesto dal Dlg 311/2006.
inoltre vi è la sentenza
Cass. civ. Sez. II, 15 aprile 1999, n. 3753
L'umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. Tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c. il condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria.
Con quanto detto sopra posso pretendere una protezione sulla parete ?
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Ciao Dolly
perchè dici che non posso pretenderlo ?
La parete esterna presenta " forte degrado di intonaco con microfessurazionie distacchi, fessurazioni in corrispondenza degli elementi in cemento armato etc " è stato rilevato con software "Termus G" valori di trasmittanza fra 1,29 e 2,91 W/mqk rispetto a 0,40 W/mqk richiesto dal Dlg 311/2006.
inoltre vi è la sentenza
Cass. civ. Sez. II, 15 aprile 1999, n. 3753
L'umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. Tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c. il condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria.
Con quanto detto sopra posso pretendere una protezione sulla parete ?
Sì, conosco bene il contenuto di questa sentenza.
Dico che non puoi pretenderlo, nel senso che non è propriamente obbligatorio un "cappotto termico", ovvero nessuna norma lo impone.
Tuttavia, avendo le strutture perimetrali anche il compito/destinazione di proteggere le singole u.i. e le parti comuni dagli agenti atmosferici e se questa funzione non viene espletata correttamente, ricade dunque nel dovere di costodia del Condominio (art 2051 c.c.) porvi rimedio. Quindi l'assemblea sarebbe TENUTA a deliberare POSITIVAMENTE per l'obbligo derivante dall'art 1104 c.c . (obbligo di conservaziione e partecipazione alle relative spese)
Naturalmente semprechè l'inefficienza sussista.
Mi farai conoscere poi i risvolti.
Saluti
dolly:fiore:
 

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