Regolamento regionale della Regione Campania 28 ottobre 2019, n. 11.
“Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”
Articolo 28
Perdita della qualifica di assegnatario.
1. Qualora l’assegnatario, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite ISEE per la decadenza, pari al limite ISEE di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 aumentato del 75%, perde tale qualifica, mantenendo quella di conduttore.
2. L’Ente Gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma precedente, comunica all’interessato la perdita della qualifica di assegnatario.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, al conduttore sarà applicato il canone concordato di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
4. La perdita della qualifica di assegnatario comporta la decadenza dell’assegnazione.
5. Qualora l’interessato e il suo nucleo familiare rientri nei limiti dell’ISEE per l’accesso all’ERP può richiedere di essere considerato assegnatario dell’alloggio.