I canoni di locazione si prescrivono in cinque anni, ex art. 2948, n. 3) c.c.
Ma la prescrizione può essere interrotta, con un atto che valga a costituire in mora il debitore, oppure quando il debitore abbia riconosciuto il diritto del creditore.
Per effetto dell'interruzione, si inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se, effettivamente, per un periodo di più di cinque anni non sia stata fatta una richiesta degli arretrati dovuti per canoni, oppure non vi sia stato un riconoscimento del conduttore di essere debitore dei canoni stessi nei confronti del locatore, il credito (relativo ai canoni di quel periodo) di quest'ultimo si è prescritto.