fonteamaranto

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti e un preventivo ringraziamento a chi potrà rispondermi.

Un condomino ha fatto effettuare alcuni lavori nel suo appartamento.

I suoi lavoranti con un pezzo di plastica hanno provocato l’otturazione di uno scarico con danni all’appartamento di sotto.

L’amministratore di condominio ha chiamato di sua iniziativa un lavorante che ha effettuato lo spurgo rivenendo il pezzo di plastica.

A questo punto lo stesso amministratore ha chiesto al condomino che aveva effettuato i lavori il pagamento dello spurgo effettuato.

Ma il condomino in questione ha opposto un netto rifiuto.

L’amministratore di sua iniziativa e senza convocare l’assemblea ha denunciato il condomino.

Ebbene, a distanza di anni, il condomino ha vinto la causa.

Adesso l’amministratore presenta a tutti il conto di questa causa e lo ripartisce in base ai millesimi di proprietà.

Conclusione: anche io che nulla sapevo di tutto ciò vengo chiamato a pagare la mia parte.

Ma è legale tutto ciò?

E’ legale in questo caso che l’amministratore senza convocare l’assemblea e senza ottenere la prescritta maggioranza denunci autonomamente il condomino e una volta persa la causa pretenda da tutti il pagamento?
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Purtroppo per te le norme in questo caso danno ragione all' amministratore.

Infatti l' art. 1131 recita che "nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini".

La controversia, apparentemente, rientra nelle competenze dell' amministratore; pertanto egli non era tenuto ad avvisarvi.

Resta tuttavia il fatto che l' amministratore ha fatto molto male a decidere da solo di intraprendere una causa, senza avvisare il condominio.

Vi consiglio pertanto di chiedere all' amministratore di pagare lui il costo della causa.
In caso che egli non aderisca alla richiesta, vi consiglio anzitutto di cambiare l' amministratore.

Quando nominerete un altro amministratore, nel verbale di nomina fate dichiarare espressamente che l' amministratore in carica si impegna a convocare l' assemblea ogni volta che si trova nelle condizioni di decidere se iniziare una lite o resistere ad una pretesa per conto del condominio; inoltre che l' amministratore comunque si impegna a delegare all' assemblea la decisione di entrare o meno in lite con i terzi.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
la Corte di Cassazione con la sentenza in commento.
possono infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore, ad esempio impugnando direttamente le decisioni del Tribunale, anche quando a portare avanti la causa è stato l’amministratore quale rappresentante del Condominio

ciao;)
 

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