angelazacinta

Nuovo Iscritto
Qualcuno per cortesia può rispondermi sui seguenti quesiti:
in una causa di divisione giudiziale dei beni tra coniugi in regime di separazione dei beni, cambio di regime patrimoniale intervenuto dopo qualche anno dal matrimonio, in quali modi è consentito provare la proprietà dei beni mobili di arredo della casa coniugale acquistati da uno dei coniugi ?
Se l'altro coniuge ha "confessato", sotto interrogatorio innanzi al giudice, che tutti i beni mobili sono stati acquistati con denaro proveniente dal conto corrente esclusivo del coniuge che ha acquistato i beni, che valore ha detta confessione?
Se il teste del coniuge che ha acquistato i beni mobili dichiara di avere assistito all'acquisto e al pagamento dei beni mobili, che valore ha detta testimonianza?
Se il quesito del giudice al C.T.U. gli dà l'incarico di provvedere alla IDENTIFICAZIONE e alla stima dei beni mobili di arredo della casa coniugale e di effettuare un progetto divisionale
è possibile produrre al C.T.U. le prove documentali di proprietà e pagamento non prodotte in causa con la memoria n. 2, ex art.183 co.6 c.p.c.,
tenute in debito conto sia la suddetta "confessione" che la suddetta testimonianza favorevole al coniuge che ha pagato?
Il termine IDENTIFICARE può significare anche distinguere quali tra i beni mobili sono stati acquistati in separazione dei beni e quali no?
Nel progetto divisionale possono essere ricompresi i beni mobili che non possono essere divisi in quanto già di proprietà del coniuge che li ha acquistati, anche se la prova dell'acquisto è stata prodotta solo al C.T.U?
C'è qualche sentenza della Cassazione su questi quesiti?
Un grazie di cuore anticipato a chi saprà rispondere.
Angelazacinta
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
non so aiutarti. posso solo dire che la valutazione delle prove spetta al giudice. ma se chi non ha pagato lo ammette non potete dividere i beni da soli? in caso di accordo tra voi il giudice non ha motivo di cambiare le vostre decisioni.
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
non spetta al ctu acquisire prove sulla proprietà dei beni,salvo che il giudice lo abbia incaricato e ciò deve comparire nel quesito che il giudie ha posto al ctu.
 

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