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Il conduttore del mio negozio ha ceduto attivita' e contratto di locazione a un cessionario. Il cedente ora deve corrispondermi i danni riscontrati nel locale ceduto. Come faccio formalmente a chiedere il recupero di tali somma utilizzando la cauzione ? faccio un elenco dei danni , attribuisco a loro un valore presunto, e chiedo di autorizzarmi (mediante raccomandata A.R.)a utilizzare la cauzione per coprire tale importo. Non volendo fare alcuna azione legale, non debbo dare alcuna scadenza al cedente. Se non ricevo risposta, come debbo comportarmi.? Inoltre comunico al cessionario, che ha fatto lavori di ripristino, es tinteggiatura, sgombero locali, ecc... tale raccomandata. Il cessionario e' solidale o e' indipendente ai danni causati e non rimborsati dal cedente ? GRAZIE
 
Buongiorno!
Provo a risponderti.. Il cedente conduttore è obbligato per legge, senza limiti di tempo, a comunicare l’avvenuta cessione del contratto di locazione al locatore. Fino a quando tale raccomandata non viene inviata, il conduttore cedente non è liberato.
Inoltre il locatore ha 30 giorni di tempo per rispondere alla raccomandata e può opporsi alla cessione del contratto solamente per gravi motivi; può però non liberare il conduttore cedente attraverso una dichiarazione. Per cui se il conduttore cedente non è liberato, continua ad essere responsabile dei danni causati prima e dopo la sua locazione.
Per quanto riguarda il conduttore cessionario, avendo acquisito un contratto in corso è responsabile in solido nei confronti del locatore, salvo patto contrario che deve risultare da documento sottoscritto tra cedente e cessionario.
Per ottenere il rimborso dei danni, questi vanno quantificati o unitamente al conduttore o attraverso l’intervento di un perito e una volta stabilità l’entità si possono trattenere dal deposito cauzionale, dietro sottoscrizione di una ricevuta da parte del conduttore e richiedere il reintegro del deposito cauzionale, dato che il contratto di locazione prosegue.
Se i conduttori non rispondono, è possibile procedere con una ingiunzione di pagamento. Azione che non conviene ai conduttori, i quali dovrebbero risarcire oltre i danni anche le spese di bollo, cancelleria e legali.
 

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