Buongiorno!
Mi sentirei di dire che è valida; questo quello che dice la circolare: ”..per le annualità interessate (che terminano nel 2011 e/o che decorrono dal 2011) il locatore non abbia applicato l’aggiornamento del canone e abbia versato l’acconto se dovuto.
Per quanto riguarda l’acconto, si ritiene che l'omesso versamento dell'acconto della cedolare secca per l’anno 2011 alle date previste non precluda la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva. Il contribuente interessato può avvalersi a tal fine dell'istituto del ravvedimento c.d. operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile alla cedolare secca per effetto del rinvio operato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni in materia di imposte sui redditi per regolarizzare gli omessi versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzione nella misura ridotta stabilita dal citato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. A tal fine devono essere utilizzati i codici tributo “1992”, denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive", e “8913”, denominato
“Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”. Si ricorda che l'imposta di registro versata non può essere restituita, stante il disposto dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo cui, in caso di opzione "non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate”.