uva

Membro Storico
Proprietario Casa
L'argomento può essere interpretato in vari modi.

Secondo me la proroga di un contratto di locazione deve essere sempre comunicata all'Agenzia delle Entrate, così pure la risoluzione anticipata.

E' stato abrogato l'obbligo di comunicazione della proroga del regime fiscale (cedolare secca) scelto dal contribuente, ossia la conferma che il locatore intende mantenere la cedolare. Abrogate anche le relative sanzioni.

Questa è la mia interpretazione, quindi continuo a comunicare le proroghe dei contratti all'Agenzia delle Entrate col mod. RLI, indipendentemente dal loro regime fiscale (cedolare secca o IRPEF).
Anche perché ho letto sul sito che l'Agenzia cita "la mancata comunicazione della proroga del regime della cedolare secca", e non mi pare venga esclusa espressamente la comunicazione della proroga dei contratti in cedolare:
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Bisognerebbe leggersi :
"L’art. 3-bis, comma 1 della L. n. 58/2019 di conversione del del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale. "
e l'assunzione:
"Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca. "
afferma che "di fatto" l'obbligo e' soppresso perche' non sono previste sanzioni per chi non adempie.
Il che naturalmente viene incontro alle dimenticanze non punendole ma non esime di ufficio dal non comunicare la proroga.
Questo naturalmente e' quanto deduco io. Poi con l'Agenzia delle Entrate meglio una comunicazione in piu' anche se non dovuta che una in meno !
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
A me questo intervento legislativo ne ricorda un altro. Quello per cui non è obbligatorio registrare un accordo per la diminuzione temporanea del canone di locazione.

Peccato che poi la stessa Agenzia delle Entrate non accetterà una dichiarazione dei redditi inferiore, con la sola motivazione verbale dell'accordo.

Vero che se si continua a dichiarare la locazione su Redditi, non succederà niente.
Ma quella eliminazione dell'articolo impatta anche sulla risoluzione dei contratti in CS: qui non è che poi l'Agenzia delle Entrate pretende si dimostri che il contratto era stato risolto tempo addietro, con valide argomentazioni?

Al solito il testo legislativo rimane ambiguo: io prenderei in considerazione solo la eliminazione delle sanzioni......
Poi è chiaro che può anche capitare di dimenticarsi il passaggio: ma mi appellerei alla nuova norma solo in via eccezionale.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Il fatto è che l’obbligo della prova spetta sempre al contribuente e questo non è giusto.
Anche io registro sempre un atto di diminuzione del canone, registrazione tra l’altro gratuita in ogni regime di tassazione, per gli stessi motivi da te citati . In un ambiente fiduciario basterebbe che nel caso l’Agenzia delle Entrate si accontentasse per un eventuale controllo di una dichiarazione sottoscritta sia dal locatore che dal locatario ...
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo naturalmente e' quanto deduco io.
Tendenzialmente concordo con te.
Però avevo letto in alcuni siti che l'art. 17, c. 1, D.P.R. 131/1986 (che stabilisce l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate cessioni, risoluzioni anticipate e proroghe) non è stato modificato.
E di conseguenza la proroga dei contratti deve essere sempre comunicata, indipendentemente dal loro regime fiscale.
Si osserva comunque che per i contratti in cedolare secca la mancata comunicazione non è più sanzionata, quindi è implicitamente soppressa.

Io forse esagero; perché, oltre a presentare il mod. RLI per la proroga, continuo ad inviare al conduttore la raccomandata con la quale confermo l'opzione per la cedolare secca esercitata dal locatore

 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Esistono contraddizioni assurde :

- se registri RLI su web in CS non devi allegare nessuna ricevuta della raccomandata
- se registri RLI agli uffici devi lasciare copia della raccomandata, ricevuta PP.TT e ricevuta di ritorno (ultimamente per la ricevuta di ritorno sono stato graziato perche' ho detto che non si sa se e quando tornera')

- se registri RLI su web non sei obbligato, salvo casi particolari, ad allegare il contratto
- se registri RLI agli uffici devi portare due copie ed una rimane agli atti

- se registri RLI su web l'applicazione ti chiede oltre al numero delle pagine anche il numero delle copie del contratto (anche se non titornera' mai una copia del contratto vidimato dall'Agenzia delle Entrate anche se lo alleghi) ai fini del calcolo della tassa di bollo.
- se registri RLI agli uffici ti contano le pagine o addirittura le righe del contratto per il calcolo della tassa di bolloe nel caso dichiari piu' copie te le restituiscono vidimate.
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
Qualche settimana fa ho fatto la domanda scritta sul sito dell’agenzia delle entrate e mi hanno scritto di comunicare il mantenimento del regime di cedolare secca.
 

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