MAZZOLA50

Membro Attivo
Recentemente abbiamo rifatto la facciata ed altri lavori di ristrutturazione presso il nostro condominio, purtroppo uno dei condomini sta venendo meno nei pagamenti, ed allora e' nato il problema: Chi deve anticipare i soldi della ristrutturazione e dell'avvocato ( visto che abbiamo iniziato un'azione legale). La soluzione sarebbe semplice se fosse una sola palazzina, ma il nostro condominio e' composto da due corpi separati che hanno in comune passaggi e posti macchina, e relative tabelle millesimali. Poiche' il contratto d'appalto e' stato unico, alcuni sostengono che, sia la parcella dell'avvocato che la quota non pagata venga anticipata da tutto il condominio; altri sostengono la tesi che, poiche' trattasi di corpi staccati e di spese straordinarie, solo i condomini di quella specifica palazzina debbono accolarsi l'anticipo di tutte le spese.
Non so se sono stato abbastanza chiaro, ma gradirei sapere se esiste una risposta legalmente ed univocamente valida.
Grazie per il vostro aiuto!
 

condobip

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Proprietario Casa
Conviene pagare tutti, ma al solo titolo di evitare il Decreto Ingiuntivo da parte della ditta che ha effettuato il lavoro, quando l'avvocato avrà effettuato tutte le pratiche per il recupero tramite Decreto Ingiuntivo a carico del condomino insolvente, (quasi) di sicuro il Giudice, farà pagare a questo moroso le spese più l'interesse legale e le spese legali, così rientrerete dell'acconto versato
 

Jrogin

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Recentemente ho sentito dire, ma non sono affatto sicuro se corrisponde al vero:confuso:, che attualmente la ditta esecutrice può e deve agire legalmente con il solo condomino moroso.

Ne sapete nulla:domanda:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Recentemente ho sentito dire, ma non sono affatto sicuro se corrisponde al vero:confuso:, che attualmente la ditta esecutrice può e deve agire legalmente con il solo condomino moroso.

Ne sapete nulla:domanda:
E' possibile, ma ad evitare un Decreto Ingiuntivo a carico dell'intero condominio, è bene che l'amministratore si rivolga ad un legale, come è stato fatto in questo caso, ed i condomini anticipare (non saldare che è differente) la somma, per salvaguardare il condominio da eventuali (d.i.) e pignoramenti.
Se poi si riesce a convincere la ditta ad agire solo contro il moroso, è meglio.
Bisogna anche pensare che il committente in questo caso è il condominio, e la ditta non conosce tutti i nominativi dei condomini, ne tantomeno sa chi è moroso.

In effetti c'è questa sentenza, ma dato che hanno già dato l'incarico ad un legale, se il procedimento non va a termine, il condominio ci rimetterà anche la parcella;

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o "pro quota" dei condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse del condominio, le S.U. hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote. In particolare, la Corte ha sottolineato che: l'obbligazione, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l'art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno; l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote.

"Ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 cit., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà.
Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.

2.6 Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno.
Per concludere, la soluzione, prescelta secondo i rigorosi principi di diritto che regolano le obbligazioni contrattuali comuni con pluralità di soggetti passivi, appare adeguata alle esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio negli edifici.
Per la verità, la solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale, contrattando con l'amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi; ma appare preferibile il criterio della parziarietà, che non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore. Allo stesso tempo, non si riscontrano ragioni di opportunità per posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al tempo della rivalsa, piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento." --- Cass. civ., Sez. un., Sentenza 8 Aprile 2008 , n. 9148
 

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