ogpls

Membro Attivo
In caso di convalida di sfratto si può dare disdetta all'ADEdel contratto di affitto riportando la stessa data della convalida o bisogna aspettare l'esecuzione dell'ufficiale giudiziario e quindi di rientrare in possesso dell'alloggio?
 

Elisabetta48

Membro Senior
Io chiuderei alla data della convalida. La sentenza di sfratto sancisce anche la chiusura del contratto. Poi l'avere la casa vuota è tutta un'altra storia... Comunque l'IRPEF, in presenza della sentenza di sfratto, non è più dovuta dal momento di inizio della morosità (se è un immobile adibito ad abitazione)

Guarda anche la terza discussione che trovi indicata qui a lato in "Altre discussioni come questa". Tratta lo stesso tema
 
Ultima modifica:

ogpls

Membro Attivo
all'Agenzia delle Entrate mi hanno risposto che prima di chiudere il contratto bisogna essere rientrati in possesso dell'alloggio cosa devo fare?
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Io chiuderei alla data della convalida. La sentenza di sfratto sancisce anche la chiusura del contratto. Poi l'avere la casa vuota è tutta un'altra storia... Comunque l'IRPEF, in presenza della sentenza di sfratto, non è più dovuta dal momento di inizio della morosità (se è un immobile adibito ad abitazione)

Guarda anche la terza discussione che trovi indicata qui a lato in "Altre discussioni come questa". Tratta lo stesso tema
Ne approfitto per sottoporre una variante ad Elisabetta che è:
Se è presente nel contratto la clausola di "Risoluzione ipso iure per inadempienza" (una qualsiasi delle clausole) che cosa si potrà fare in concreto per sospendere la tirrania delle imposte su canoni non percepiti??? Provo ad ipotizzare e poi a te e ai propisti più competenti la correzione.
A) Raccomandata R.R. al locatario insolvente...
B) Presentazione all'Agenzia delle Entrate del modulo relativo alle risoluzioni o rescissioni anticipate con copia del contratto e copia della raccomandata di cui al punto A. Più pagamento della tassa relativa (euro 68???)
C) Inizio vertenza giudiziaria oppure un suo rimando preceduto
da proposte conciliative extra giudiziari coll'inquilino.

Questo permetterebbe al povero proprietario di scavalcare
il dikat vessatorio del ricorso immediato al giudice particolarmnete pesante nelle locazioni commerciali. Cosa ne dici??? Si può fare???
E con quali risvolti??? Grazie. Quiproquo.
 

Elisabetta48

Membro Senior
per @quiproquo: dovresti rileggere i vari interventi di @Ollj su questo argomento. Per esempio in Inquilino moroso con contratto in scadenza. Come sfrattarlo? | propit.it - Forum per la Casa
dove lui stesso richiama una sua precedente risposta a @lupoki. Lì viene descritta compiutamente la procedura
@ogpls: eppure tutti noi invece siamo dell'altro parere, come pure lo è la risposta dell'Agenzia delle Entrate riportata nella discussione che ti ho indicato, e che ritrovi qui a lato, dal titolo: Adempimenti dopo convalida di sfratto
di acetib -
Tra l'altro a fini fiscali non cambia nulla perchè tanto ormai tu l'IRPEF non ce la paghi più
 

ogpls

Membro Attivo
Purtroppo al call center Dell'Agenzia delle Entrate chiamato due volte mi hanno dato sempre la stessa risposta: devo attendere la riconsegna dell'immobile, tanto come dici tu sui canoni non percepiti da agosto 2014 fino ad oggi non devo più pagare l'IRPEF quindi fiscalmente non cambia nulla
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
per @quiproquo: dovresti rileggere i vari interventi di @Ollj su questo argomento. Per esempio in Inquilino moroso con contratto in scadenza. Come sfrattarlo? | propit.it - Forum per la Casa
dove lui stesso richiama una sua precedente risposta a @lupoki. Lì viene descritta compiutamente la procedura
@ogpls: eppure tutti noi invece siamo dell'altro parere, come pure lo è la risposta dell'Agenzia delle Entrate riportata nella discussione che ti ho indicato, e che ritrovi qui a lato, dal titolo: Adempimenti dopo convalida di sfratto
di acetib -
Tra l'altro a fini fiscali non cambia nulla perchè tanto ormai tu l'IRPEF non ce la paghi più
Non credo sia così...tu continuerari a pagare le imposte sui canoni non percepiti fino a sentenza...dopo,se in ambito abitativo, potrai recuperarle, se in ambito commerciale, no (ed la stortura più volte indicata in altri forum). L'ipotesi che ho indicato permetterebbe al proprietario di non correre più dal giudice nel caso lui fosse restio (come lo sono in tanti) al ricorso giudiziario almeno nell'immediato
e provare in altri modi alla liberazione dell'immobile. E ripeto; se il fisco accetta la risoluzione del contratto, e non vedo come potrebbe rifiutarla,il proprietario sarebbe liberato da pagare le imposte sui canoni non percepiti senza avere l'obbligo di ricorrere "immediatamente" al giudice. Più tardi leggerò gli allegati.
Grazie ancora. Quiproquo.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Segnalo un parere inerente la domanda che ha posto Ogpls pubblicato sul Sole di ieri (L'Esperto risponde del 30 marzo 2015): "Nell'ipotesi di dichiarazione di sfratto per morosità l'Agenzia delle Entrate non ha fornito una precisazione ufficiale di quando il locatore debba comunicare all'ufficio la cessazione del contratto col mod. RLI".
L'Esperto ritiene si debba attendere fino "al momento in cui l'inquilino moroso lascia libero l'immobile oggetto della locazione a seguito sentenza di sfratto emessa dal tribunale" per comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione del contratto.
Il quesito posto dal lettore del Sole riguarda un contratto di locazione ad uso non abitativo, ma penso che la risposta valga in tutti i casi di sfratto per morosità (salvo il diverso trattamento fiscale per la tassazione dei canoni non riscossi).
 

Elisabetta48

Membro Senior
Che il Sole si metta d'accordo con se stesso.
"In caso di sfratto per morosità, a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile, la data di cessazione del contratto è quella in cui si ottiene la convalida. E, dunque, il versamento dell’imposta di risoluzione, a mezzo di Modello F 23 (Codice tributo 113 T), richiesto dall’agenzia delle Entrate, deve avvenire entro trenta giorni da quella data, a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131. Non rilevano ai fini dell’imposta di registro: la data di sloggio indicata nel provvedimento di convalida o la successiva data di effettivo rilascio.Quanto ai redditi, l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, dispone che «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».

Questo scriveva nel 2012 (per quello c'è ancora l'F23) in
LA CONVALIDA DI SFRATTO CHIUDE IL CONTRATTO

La firma è di Matteo Rezzonico
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto