cristiana

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Ciao a tutti,

ho acquistato una casa con il citofono difettoso ,
che non ha mai aperto il portone di ingresso dello stabile, obbligando l'inquilino a scendere per aprire alle persone che vengono a trovarlo .

Ho sollecitato l'amministratore che sostiene che il citofono e la sua riparazione , anche della linea elettrica che lo collega alla pulsantiera citofonica del palazzo è una spesa personale e non condominiale .

Chi puo' darmi ragguagli in merito ?
grazie
Cristiana
 

Alessia Buschi

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Professionista
Ciao,

Generalmente i citofoni sono di esclusiva competenza di ogni singolo condomino.
Se il difetto è a causa dell'intero impianto condominiale, le spese per la sua riparazione si ripartisce fra i condomini che ne fanno uso art. 1123 cc.
Al contrario, se il guasto è all'interno del tuo appartamento, la spesa per la sostituzione del pezzo di ricambio è a tuo carico.
La spesa che riguarda la pulsantiera, i cavi che vanno dalla pulsantiera alla centralina, la centralina stessa e l'alimentatore, le spese si dividono in parti uguali tra tutti i condomini.
La spesa relativa al cavo dalla centralina alla cornetta, e la cornetta stessa, la spesa spetta al singolo condomino.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Aggiungo a quanto detto giustamente da Alessia Bruschi;

Nel sistema di comunicazione tra ciascun appartamento condominiale e l’esterno (citofono) possono distinguersi parti comuni (il quadro esterno e comunque tutta la parte dell’impianto che precede la diramazione dei cavi in direzione delle singole unità abitative) e parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Da ciò la necessità di distinguere, anche in sede di riparto delle spese di installazione, la parte comune da quelle di proprietà individuale: di esse, la prima ricade nel regime previsto dall’art. 1123, secondo comma, c.c., mentre le seconde gravano interamente su ciascun condomino in ragione della loro obiettiva entità.
(Nella fattispecie, quanto alle parti di proprietà comune dell’impianto, il tribunale ha disposto la suddivisione delle spese di installazione in quote iden*tiche, sulla considerazione che la cosa comune era, per consistenza e funzione, destinata a servire ugualmente e indiscriminatamente le singole proprietà). (Trib. civ. Bologna, 22 maggio 1998, n. 1299)
 

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