filippotto

Nuovo Iscritto
Buongiorno, sono un nuovo iscritto e non sono sicuro di aver fin qui fatto tutto correttamente.
Comunque, venendo all'argomento, qualcuno sa spiegarmi cosa e' la collazione, come funziona e come bisogna comportarsi per applicarla correttamente ?
Applicandola con i figli, e' bene farsi firmare delle ricevute ???

Grazie
 

Jrogin

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In attesa dello sviluppo della discussione aperta dal nuovo amico del forum filippotto,
riporto alcuni articoli del codice civile relativi alla collazione.

Capo II Della collazione

Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione. (codice civile)

I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.


Art. 738. Limiti della collazione per il coniuge. (codice civile)

Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.


Art. 739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi. (codice civile)

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.


Art. 740. Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. (codice civile)

Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo.


Art. 741. Collazione di assegnazioni varie. (codice civile)

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.


Art. 742. Spese non soggette a collazione. (codice civile)

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770.


Art. 743. Società contratta con l'erede. (codice civile)

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.


Art. 744. Perimento della cosa donata. (codice civile)

Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.


Art. 745. Frutti e interessi. (codice civile)

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.


Art. 746. Collazione d'immobili. (codice civile)

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.


Art. 747. Collazione per imputazione. (codice civile)

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione.


Art. 748. Miglioramenti, spese e deterioramenti. (codice civile)

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.


Art. 749. Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato. (codice civile)

Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.


Art. 750. Collazione di mobili. (codice civile)

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.


Art. 751. Collazione del danaro. (codice civile)

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
Anch'io mi trovo diffronte ad un caso in cui in fase di apertura della successione i miei coeredi rivendicano l'acquisto di un immobile fattomi da mio padre quando era in vita volendomi arbitrariamente dedurre l'importo del valore dello stesso dalla mia quota di legittima che mi spetterebbe a seguito appunto del decesso di mio padre. Ciò che io contesto però è:
1) hanno aperto la successione senza iscriverVi l'immobile nei beni oggetto di collazione;
2) a me sono stati dati tot. soldi e non un immobili, con quei soldi io poi ho comprato un immobile con l'aggiunta di altri miei e quindi semmai io ritendo che dovrebbe essere l'importo eventualmente da restituire e non il valore complessivo dellìimmobile
3) ai miei fratelli solo di padre sono state girate quote societarie a cifre simboliche (parliamo di pochi milioni di allora LIre per il corrispondente valore di un'immobile in sardegna) e trattandosi di società loro asseriscono che non è soggetta a collazione;
4) i beni mobili di qualsiasi natura in loro possesso non vengono inseriti nei beni facenti parte l'asse ereditario;
5) alla mia sorella sempre solo di padre è stato garantito il totale mantenimento fino all'età di 28 anni, anno in cui ha preso una laurea breve, e sicuramente si può definire mantenimento per motivi di studio fuori dall'ordinario avendo sforato di circa 7 anni e di questo mantenimento non si fa cenno nelle spese da scontare;
6) il tutto con il beneficio che ai miei due fratelli di padre è stata riconosciuta la disponibile e che a me i soldi per acquistare una casa in cui vivere erano stati stati in cambio del mantenimento.
Purtroppo la collazione, nel mio caso, che doveva essere lo strumento che mi garantiva una certa equità mi si stà ritorcendo contro.
Accetto consigli, grazie.
P.S. paradosso dei paradossi per vedermi riconosciuta la mia quota di eredità, che i miei coeredi affermano di fatto che io ho già avuto con l'immobile acquistatomi, devo fare una causa civile passando dalla mediazione obbligatoria.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
2) a me sono stati dati tot. soldi e non un immobili, con quei soldi io poi ho comprato un immobile con l'aggiunta di altri miei e quindi semmai io ritendo che dovrebbe essere l'importo eventualmente da restituire e non il valore complessivo dellìimmobile

puoi provarlo? puoi dimostrare che parte dei soldi erano tuoi? cos'hanno loro per dimostrare che parte dei soldi era di tuo padre?


3) ai miei fratelli solo di padre sono state girate quote societarie a cifre simboliche (parliamo di pochi milioni di allora LIre per il corrispondente valore di un'immobile in sardegna) e trattandosi di società loro asseriscono che non è soggetta a collazione;

che io sappia nella collazione confluiscono tutte le donazioni ma non le vendite. dunque dovresti prima dimostrare che si trattò di vendita simulata in quanto trattavasi di una donazione.


4) i beni mobili di qualsiasi natura in loro possesso non vengono inseriti nei beni facenti parte l'asse ereditario;

scusa ma di che beni si tratta per essere in natura?

5) alla mia sorella sempre solo di padre è stato garantito il totale mantenimento fino all'età di 28 anni, anno in cui ha preso una laurea breve, e sicuramente si può definire mantenimento per motivi di studio fuori dall'ordinario avendo sforato di circa 7 anni e di questo mantenimento non si fa cenno nelle spese da scontare;

infatti, tuo padre era tenuto a mantenerla finchè non avesse avuto un reddito proprio.

6) il tutto con il beneficio che ai miei due fratelli di padre è stata riconosciuta la disponibile e che a me i soldi per acquistare una casa in cui vivere erano stati stati in cambio del mantenimento.[/QUOTE]

ne hai le prove? di che tipo? di solito questi accordi vengono messi per iscritto. per quanto riguarda la disponibile puoi solo prendertela con tuo padre. i tuoi fratelli non c'entrano. è stato lui a non tutelarti. loro seguono solo il suo "esempio". potevi aspettarti altro?
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
Risposta n. 2 - facciamo un esempio: acquisti un immobile che abitabile ti costa 200, rogiti a 100, di quei 200, una quota ti viene data dal genitore e un'altra le metti tu (tuoi risparmi e un piccolo mutuo in banca), cosa puoi dimostrare se di fatto quanto dato dal genitore supera l'importo rogitato?? hai solo la pezza d'appoggio di un mutuo contratto ma non c'è una correlazione diretta con l'acquisto della casa. Io per la parte datami dal genitore ho sottoscritto un documento unilaterale dove attesto che tot. lire mi sono state date dal genitore con la finalità dell'acquisto dell'immobile.
Risposta n. 3 - il fratello ha acquistato le quote per pochi milioni di lire di allora e subito dopo mio padre ha fatto confluire
in tale società immobili frutto di un investimento fatto con un'altra società. Posso solo dimostrare che con 9 milioni non si compra il 45% di 2 immobili in sardegna ma sono consapevole che è più facile per loro affermare che trattasi di donazione la mia che io l'opposto. Dal canto suo mio fratello che allora aveva dopo più di ventanni non aveva certo capitali propri da permettergli questo investimento.
Risposta n. 4 - non intendevo beni in natura ma qualsiasi bene mobile ad es. quadri, oro, argento, mobili antichi, ecc... presenti in ben 3 appartamenti (1 vada come casa coniugale ma le altre??)
Risposta n. 5 - l'art. 742 dice spese normali per istruzione, essere fuori corso di 8 anni non mi sembravano tanto normali.
Risposta n. 6 - con sentenza del giudice mi si doveva versare il mantenimento fino alla data del mio matrimonio, mio padre disse che ero autonoma avendo un lavoro e che quindi disconosceva tale sentenza, io non ricorsi mai ma poi trovandomi in difficoltà economiche e con uno sfratto alle spalle decise di aiutarmi nell'acquisto di questo immobile facendomi firmare un documento dove appunto io rinunciavo al mantenimento pregresso non versato e futuro (non essendo ancora sposata) in cambio dell'immobile. Hai ragione tu quando dici che deve prendermela con lui, anche in quest'ultimo caso mi stava raggirando carpendo la mia buona fede.
Per finire per ottenere il riconoscimento dei miei diritto (e magari non riuscirci) devo passare dalla mediazione obbligatoria e poi eventualmente andare davanti un giudice, di fatto la parte più debole in questa situazione è la meno tutelata.
 

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