--------Attenzione----------
l'uscita della vasca Imoff non viene collegata a nessuna rete fognaria, altrimenti sarebbe insignificante montare un impianto del genere quando si hanno a disposizioni le reti fognarie in prossimità. Lo scarico della Imoff può avvenire in vari modi come ad esempio in un corso corso d'acqua (affinchè possa esserci questo tipo di scarico il corso deve essere attivo per un periodo non inferiore ai 120 giorni oltre alle caratteristiche di portata d'acqua),oppure in scarico al suolo (in questo caso non c'è nessun corso d'acqua e l'autorizzazione viene concessa con uno scarico in tabella 4), oppure per sub-irrigazione che può essere nel terreno,nel terreno mediante pozzetti assorbenti,nel terreno mediante sub-irrigazione drenata (quando il terreno risulta impermeabile) , per quanto concerne la sub-irrigazione nel terreno, devono sussistere determinate qualità di assorbimento della terra, oltre al monitoraggio per l'inquinamento di eventuali falde sotterranee; usualmente per avere lo scarico in sub-irrigazione viene richiesto un quantitativo di cubatura di costruzione dell'immobile da dedicare all'impianto, oppure si può effettuare lo scarico con fidodepurazione (questa tecnica depurativa si basa sul recupero da parte delle piante delle sostanze organiche nutrienti presenti nel liquame di origine domestica, logicamente la legge contempla una serie di piante da adottare).
Ti riporto di seguito tutte le normative che interessano attualmente questo tipo di smaltimento di acque reflue:
Il DECRETO LEGGE N. 152 del 11/5/99 - "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane ...11", pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.101/L, del 29/5/99, e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale1 n. 146/L del 30/7/99 con aggiunta di relative note, disciplina totalmente la materia in tutti i suoi aspetti (principi generali e competenze, obiettivi di qualità, tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, strumento di tutela, sanzioni). Tale Decreto Legge abroga e/o modifica le precedenti Leggi e/o Regolamenti in materia, per cui è necessario conoscere l'esatto impiego di manufatti ed impianti per il trattamento delle acque di scarico civili (Fosse IMHOFF, Depuratori ad ossidazione totale, altri sistemi pseudodepurativi).Il18 agosto 2000 è stato emanato il decreto legislativo n. 258 recante “Disposizioni correttive e integrative del D.lv. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento a norma dell’articolo 1 comma 4, della legge 24 aprile 1998 n.128 ” pubblicato sulla G.U. Supp. Ord. n. 153\L del 18\9\2000.
Ti riporto inoltre delle brevi delucidazioni sulla legge:
Relativamente al trattamento delle acque di scarico civili (abitazioni, alberghi, ristoranti, scuole, collegi, campings, ecc...) il Decreto Legge 152/99 indica quanto segue:
Articolo 29 - Scarichi sul suolo
È vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali, fatta eccezione per:
1) Nuclei abitativi isolati, dove non sia in essere o prevista una rete fognaria; pertanto le Regioni dovranno identificare un sistema depurativo individuale in armonia con il livello dì protezione ambientale.
2) Per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.
3) Per gli scarichi di acque reflue urbane per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica a recapitare in corpi idrici superficiali, purché vengano rispettati i valori limite di emissione fissati.
Articolo 30 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Le sole eccezioni, previa indagine preventiva ed autorizzazione dell'autorità competente riguardano lo scarico di acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di, miniere o cave, o altri casi diversi dalle acque di scarico civili.
Articolo 31 - Scarichi in acque superficiali
Gli scarichi di acque reflue urbane potranno immettersi in acque superficiali solo con valori limite entro la Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.L. 152/99. Il piano di risanamento delle situazioni fatiscenti indica il realizzo epurativo in tempi previsti in base al numero di abitanti degli agglomerati.
Articolo 33 - Scarichi in reti fognarie
Gli scarichi di acque reflue domestiche, che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore dell'Impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue urbane. Per l'accesso nelle reti fognarie è necessario il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella 3 dell' allegato n. 5 del D.L. 152/99.
Allegato n. 5 - D.L. 152/99 - Limite di emissione degli scarichi idrici
Gli scarichi provenienti da Impianti e manufatti di trattamento delle acque reflue urbane, potranno essere smaltiti con i seguenti criteri:
1) Scarichi in corpi d'acqua superficiali
- Per agglomerati fino a 2000 abitanti con un impianto di trattamento in grado di rendere acque depurate entro i limiti della Tabella 3 (scarico in acque superficiali)
- Per agglomerati da 2000 a 10000 abitanti e oltre i 10000 abitanti con un impianto di trattamento in grado di rendere acque depurate entro i limiti della Tabella 1 (limiti di emissione per gli Impianti di acque reflue urbane).
2) Scarichi sul suolo
Tutti gli scarichi ammessi sul suolo, previsti dall'articolo 29, dovranno subire un trattamento in grado di rendere acque depurate entro i limiti della Tabella 4 (limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo).
3) Indicazioni generali
I trattamenti appropriati per il raggiungimento degli obiettivi depurativi dovranno:- essere di semplice manutenzione e gestione- essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico- minimizzare i costi gestionali per insediamenti con popolazione compresa tra 50 e 2000 abitanti, i trattamenti da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi epurativi sono gli impianti a depurazione naturale, quindi il lagunaggio o la fitodepurazione, o impianti tecnologici quindi i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.Per insediamenti civili provenienti da agglomerati con meno di 50 abitanti, si potranno applicare sistemi di smaltimento come quelli indicati nella delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977.