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domenico77

Ospite
Buongiorno mio suocero morì nel 1960 senza testamento quindi i suoi due figli diventarono allora nudi proprietari, il coniuge usufruttuaria uxoria di 1/3 vita natural durante ( in quanto con la vecchia normativa così era previsto). Ho letto su un articolo di uno studio legale che la coniuge superstite può richiedere la "commutazione dell'Usufrutto" cosa significa?
Il coniuge superstite dal 1960 a tutt'oggi non ha mai abitato nella casa in questione ne tanto meno ha preteso dalla figlia un qualcosa di danaro e ne ha mai partecipato alle spese ingenti sostenute dalla nuda proprietaria ma ha preteso sempre di pagare la sua quota spettante di tasse sul terzo di usufrutto.
Successivamente si è risposata andando ad abitare nell'abitazione di proprietà dell'attuale coniuge (ora deceduto), dove tutt'ora vive. Preciso che una volta risposatasi nell'anno 1974, ha avuto una figlia nata nel 1977 " può attualmente questa figlia avuta nel 2^ matrimonio pretendere qualcosa dai nudi proprietari?
Non avendo mai goduto dell'usufrutto la figlia (nuda proprietaria) che ha sempre abitato nella casa in questione chiedere per usucapione l'acquisizione di questo usufrutto?
Grazie
 

clery

Membro Attivo
Proprietario Casa
Resta inteso che de cuius era unico proprietario dell'appartamento.
Con la riforma del 1975, scompare l’ “usufrutto uxorio” e la moglie superstite eredita la proprietà dei beni ereditari intestati al marito defunto, per la quota a lei spettante.
Per le successioni apertesi prima della riforma del 1975, per le quali si parla ancora di “usufrutto uxorio”, la moglie superstite potrebbe effettivamente chiedere la commutazione dell’usufrutto.
Anche in questo caso la figlia avuta dal secondo matrimonio al massimo può ereditare 1/3 (perchè i figli in tutto sono 3) della porzione (1/3) già ereditata dal primo marito della madre e quindi 1/9 dell'intera proprietà e agli altri figli 4/9 e 4/9 ciascuno.
Questo non sarebbe conveniente per nessuno perchè, se la situazione resta invariata: alla morte della madre, titolare dell’usufrutto uxorio, i figli "di primo letto", non dovranno presentare la dichiarazione di successione.
Essi potranno presentare direttamente alla conservatoria la richiesta di voltura con ricongiungimento di usufrutto, allegando il certificato di morte dell'usufruttuario e pagando esclusivamente i diritti per la voltura (e non le imposte di successione).
Se vogliamo i due figli di "primo letto" potrebbero vantare diritti di successione sull'appartamento del secondo marito per la quota parte di 1/2 ereditata, presumibilmente, dalla madre. Magari facendo un pari e patta ... si risolve? :D
 
D

domenico77

Ospite
Ciao e grazie per la celerità nella risposta. La successisione è stata richiesta subito dopo la morte di mio suocero nel 1960 e, successivamnete i due figli definiamoli di primo letto di mia suocera alla maggiore età, si sono divisi i beni fermo restando mia suocera sempre usufruttuaria su tutto per 1/3. La riforma è stata approvata nel 1975 e, non mi sembra retroattiva.
Secondo te per quale motivo sul figlio maschio ha rinunciato da molto tempo all'usufrutto e su mia moglie non ha ma rinunciato? Per quanto riguarda mia suocera ha ereditato secondo la nuova normativa la sua quota di proprietà dell'immobile dove abitava con il marito quindi anche mia moglie potrebbe chiedere la stessa cosa, e come dici tu pari e patta e ti saluto o è meglio aspettare gli eventi? ciao e grazie
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Tua suocera del suo diritto di usufrutto ne fa quello che vuole, anche rinunciare a pretenderne una quota, facendo attenzione che esista la prova che l'immobile in uso a tua cognata, sia in comodato d'uso o comunque non usucapibile. Alla morte di tua suocera l'usufrutto si riunisce alla nuda proprietà dei figli di primo letto.
Dopo il '75 detta denuncia va presentata solo all'Agenzia delle Entrate.
Sulla quota di proprietà dell'abitazione conseguente il decesso del secondo marito, spetta 1/3 per ciascuno dei tre figli.
 
D

domenico77

Ospite
Tua suocera del suo diritto di usufrutto ne fa quello che vuole, anche rinunciare a pretenderne una quota, facendo attenzione che esista la prova che l'immobile in uso a tua cognata, sia in comodato d'uso o comunque non usucapibile. Alla morte di tua suocera l'usufrutto si riunisce alla nuda proprietà dei figli di primo letto.
Dopo il '75 detta denuncia va presentata solo all'Agenzia delle Entrate.
Sulla quota di proprietà dell'abitazione conseguente il decesso del secondo marito, spetta 1/3 per ciascuno dei tre figli.
ciao sono d'accordo che mia suocera del suo usufrutto ne fa quello che vuole ed anche pretendere che mia moglie che da sempre fruisce dell'appartamento sul quale grava questo usufrutto è cosciente che da un momento all'altro la madre titolare del godimento, potrebbe pretendere a ragione. Mia cognata figlia di secondo letto e nata nel 1977, su questo immobile non dovrebbe avere nessuna pretesa e ne mai ha avuto qualsiasi uso di comodato. Come spiegato in precedenza mia suocera non ha mai occupato e ne mai preteso alcuna remunerazione ma, mia cognata figlia di 2^ letto ha fatto degli strani ammiccamenti a mia moglie (sorella ) circa la pretesa che potrebbe (sia mia suocera che lei), vantare dei diritti di proprietà chiedendo la commutazione dell'usufrutto a norma della riforma avvenuta nel 1975. Possono fare tutto ciò? E se si con quale criterio visto che mio suocero morì nel 1960 con la vecchia legge? Ciao e ti ringrazio in anticipo
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Non mi risulta che entrambe possano pretendere qualcosa a titolo di proprietà. Per la commutazione dell'usufrutto, lo si può capitalizzare, ovvero calcolarne il suo valore allo stato attuale, basandosi sulla vita presunta, tabellare, dell'usufruttuaria.
 

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