salepuro

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Conduttore
salve, sono nicola desideravo porvi alcuni problemi e aprire una discussione,ringrazio anticipatamente tutti coloro che riusciranno in maniera chiara, offrendo anche delle possibili soluzioni a districarmi da questa matassa.

un mio collega tempo fà dietro una scrittura privata di comodato d'uso mi ha dato un appartamento che un ente pubblico gli aveva assegnato dietro precisi criteri,come ad esempio obbligo di residenza, essere ancora in servizio attivo, essendo quest'ultimo( appartenente ad un corpo di polizia ) ecc.ecc.sta di fatto che ad un certo punto desideroso di andare in pensione e ritirarsi a vita privata è morto. sta di fatto che, prima di morire la buona anima ha segnalato a l'ente e sia alla società che ne gestisce gli affitti " che nel frattempo quest'ultima pare ne sia diventata anche proprietaria" a cui fa riferimento l'immobile, la presenza dello scrivente certificata da una residenza in quanto si coabitava insieme.sta di fatto che all'oggi nonostante continuo a pagare il canone a mio nome e nonostante abbia le utenze a me assegnate, non riesco a formalizzare nessun tipo di contratto ne con l'ente ne con la società, in quanto mi viene ripetutamente detto che non essendo assegnatario non ho nessun diritto, nonostante siano ormai trascorsi 10 anni. chiedo cortesemente a chi ne sa più di me di informarmi su l'iter da seguire e che tipo di rassicurazioni sono a mia disposizione qualora dovessi decidere di agire per vie legali.
 

alberto bianchi

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Proprietario Casa
Come fai a pagare l'affitto se non sei assegnatario ?
Il Bollettino lo compili tu in forma libera oppure ricevi una richiesta di pagamento dall'Ente con il bollettino precompilato ed a te intestato ?
Mi pare che la tua posizione non sia per niente regolare, Il fatto di possedere dei requisiti che erano stati richiesti al tuo amico, il vero assegnatario, non significa che i diritti di abitazione si trasferiscano a te.
Ti auguro di trovare degli appigli legali, con dei precedenti, che gli esperti di Propit.it, se esistono, non mancheranno di indicarteli.
 
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Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
un mio collega tempo fà dietro una scrittura privata di comodato d'uso mi ha dato un appartamento che un ente pubblico gli aveva assegnato dietro precisi criteri,come ad esempio obbligo di residenza, essere ancora in servizio attivo, essendo quest'ultimo( appartenente ad un corpo di polizia ) ecc.ecc.sta di fatto che ad un certo punto desideroso di andare in pensione e ritirarsi a vita privata è morto.
Si tratta dei soliti abusi di cui sono oggetto gli appartamenti di proprietà degli enti. L'ente aveva assegnato al tuo collega una casa in affitto a seguito di determinati requisiti oppure per autonoma decisione. La scrittura privata di comodato d'uso è nullo e contrario alla legge perché il comodoato d'uso si stabilisce tra proprietario ( ed il tuo collega non lo era) ed un soggetto terzo (in questo caso, te).
L’art. 6 della Legge n. 392 del 1978 (Equo Canone - Disciplina delle locazioni di immobili urbani) stabilisce che in caso di morte del conduttore, a quest’ultimo gli succedano nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Dunque, c’è una categoria di persone che possono subentrare automaticamente nel contratto di locazione mantenendo le stesse condizioni che valevano per l’inquilino deceduto. Dopo l’intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte di norma che non preveda tra i possibili successori, in caso di morte del conduttore, anche il convivente more uxorio, è possibile che anche quest’ultimo subentri nel contratto di locazione. Con tale espressione ci si riferisce a quelle persone che vivono sotto lo stesso tetto come se fossero marito e moglie senza, tuttavia, essere convolate a nozze. E questo anche se il rapporto si è instaurato successivamente alla stipula del contratto di locazione: sentenza del 7 aprile 1988, n. 404.
Nell’ipotesi in cui nessuno dei soggetti elencati nell’art. 6 della Legge 392/1978 convivesse abitualmente e stabilmente con il conduttore, allora il contratto si estinguerà a causa della morte di una delle parti contrattuali.
Il proprietario, o chi gestisce l'appartamento, ha detto il vero: tu non hai diritto a stare in quell'appartamento. Non capisco per quale motivo non ti abbiano chiesto già da tempo di lasciarlo libero: forse hanno un timore reverenziale oppure gli fa comodo ricevere un affitto sicuro. Non so se aspettano il raggiungimento della data di chiusura naturale del contratto per aver un ulteriore motivo per chiederti di lasciare in tempi brevi l'appartamento.
 

salepuro

Nuovo Iscritto
Conduttore
grazie per la risposta abbastanza esaustiva e mi complimento, ma mi chiedevo se non ci fossero dei diritti acquisiti qualora dei soggetti elencati nell'art.6 non siano interessati, premetto che il canone è sempre stato pagato da me con il bonifico mensile . grazie di nuovo per la cortese attenzione.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Un requisito fondamentale per i soggetti protetti dalla legge 392/78 è la abituale convivenza: quindi non basta essere coniuge o figlio o parente o affine per subentrare nel contratto di affitto, ci vuole la abituale convivenza. Questa si evince dal certificato di residenza. Quindi i parenti se non conviventi non possono pretendere alcunché. Non per nulla la tecnica più usata e quella di spostare la residenza di una nipote presso la nonna/nonno vedovo in modo che quando avviene il trapasso il parente che è lì residente ha diritto di risiedere nell'appartamento, fino alla scadenza del contratto di affitto ed alla sua scadenza di poterlo rinnovare. Attualmente il comune, quando deve registrare il cambiamento di residenza di una persona da un indirizzo ad un nuovo indirizzo, chiede o il titolo di proprietà dell'appartamento in cui si sposta la residenza, o il contratto di affitto, oppure, sopratutto nelle case di proprietà degli enti (che sono state registrate) la dichiarazione dell'affittuario dell'appartamento che accondiscende a far abitare l'appartamento al richiedente la nuova residenza.
Tu, invece, puoi solo dimostrare che sei lì residente da più di un decennio e che, nonostante tu non abbia alcun titolo per subentrare nel contratto, da diversi anni paghi l'affitto in modo da tenere operante un contratto che altrimenti sarebbe estinto da tempo. Non so se è il tuo caso, e se ci sono delle applicazioni della sentenza della cassazione anche alle coppie di fatto, ma l'unica strada percorribile mi sembra questa.
 

salepuro

Nuovo Iscritto
Conduttore
grazie molto per le delucidazioni che mi offri,sono sinceramente contento di aver trovato in in te una una persona concreta e con competenze,sta di fatto che la fattura del canone viene emessa da una società che gestisce il compressorio a nome sempre del vecchio titolare,ma il relativo pagamento del canone è sempre stato effettuato da me intestato alla società che emette fattura la di avvenuto pagamento.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Attualmente il comune, quando deve registrare il cambiamento di residenza di una persona da un indirizzo ad un nuovo indirizzo, chiede... sopratutto nelle case di proprietà degli enti (che sono state registrate) la dichiarazione dell'affittuario dell'appartamento che accondiscende a far abitare l'appartamento al richiedente la nuova residenza.
Occorre la dichiarazione del proprietario/locatore, non del conduttore.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Occorre la dichiarazione del proprietario/locatore, non del conduttore.
perfettamente d'accordo nei contratti privato Vs Privato. Ma nel caso in cui l'indirizzo che fornisce il richiedente la nuova residenza è un indirizzo censito come edificio di proprietà Ater o Enasarco o Assitalia o ... (ci siamo capiti) mi sembra di ricordare, da un altro post, che ci vuole anche il benestare dell'assegnatario (che è un conduttore privilegiato).
Mi sembra ovvio che se queste persone chiedessero il benestare all' ente proprietario, considerando la prassi consolidata di metodo di subentro, negherebbero l'assenso. Invece guarda caso quando uno di questi appartamenti viene assegnato diventa un bene della famiglia dell'assegnatario assimilabile ( ho scritto assimilabile) ad un bene trasmissibile per via ereditaria, attraverso questo escamotage.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
perfettamente d'accordo nei contratti privato Vs Privato. Ma nel caso in cui l'indirizzo che fornisce il richiedente la nuova residenza è un indirizzo censito come edificio di proprietà Ater o Enasarco o Assitalia o ... (ci siamo capiti) mi sembra di ricordare, da un altro post, che ci vuole anche il benestare dell'assegnatario (che è un conduttore privilegiato).
Premesso che invece nei contratti tra privati il consenso del locatore non è richiesto.
L'ufficiale d'anagrafe dovrà però inviare al proprietario una comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica ex art. 7 della legge n. 241/1990.
È ovvio che una persona che va ad abitare in casa altrui deve avere il consenso di chi già vi abita. Ma il comune deve accertare che la nuova occupazione non sia abusiva e cum titulo. Pertanto deve acquisire l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario (il quale potrebbe anche negarla, o subordinarla alla rideterminazione del canone).
 
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