asana

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Ciao a tutti, l'amministratore mi imputa delle spese avvenute per un evento eccezionale (uragano) prima della data del rogito in cui acquistavo la casa. Sostiene che anche se l'evento e la riparazione sono avvenute prima, per la precisione nel periodo intercorrente tra compromesso e rogito, la fattura è stata rimessa dopo la data del rogito stesso e quindi, secondo lui, sono di mia competenza. Che cosa ne pensate? Grazie a tutti
 

Nemesis

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Proprietario Casa
l'amministratore mi imputa delle spese avvenute per un evento eccezionale (uragano) prima della data del rogito in cui acquistavo la casa. Sostiene che anche se l'evento e la riparazione sono avvenute prima, per la precisione nel periodo intercorrente tra compromesso e rogito, la fattura è stata rimessa dopo la data del rogito stesso e quindi, secondo lui, sono di mia competenza. Che cosa ne pensate?
Che il diritto del condominio di richiedere a te quei contributi non deriva dal fatto che la fattura sia stata rimessa dopo la data del rogito. Ma è basato sul disposto dell'art. 63, comma 4 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che recita:
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Quindi l'amministratore li richiede a te (dato che sei in ogni caso obbligata solidale, indipendentemente dagli accordi che eventualmente avete stabilito nel contratto di compravendita).
Esiste il seguente principio di diritto:
In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione.
Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
 

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