Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il venditore di un immobile o di un'azienda non percepirà più il prezzo il giorno del rogito; sarà il notaio a trasmettere il denaro dovutogli, una volta effettuata la trascrizione. Cioè la prescritta pubblicità nei pubblici registri, che "mette in sicurezza" il contratto di compravendita. È una novità del maxi emendamento alla legge di stabilità destinata ad alterare radicalmente la prassi contrattuale su immobili e aziende e ad avvicinare l'Italia a quanto già da tempo si pratica all'estero.
La norma prevede che il notaio (o altro pubblico ufficiale incaricato della compravendita, come un segretario comunale che stipula nell'interesse del suo Comune) deve versare su conto corrente "dedicato", in relazione ad atti da lui stipulati con prezzo oltre i 100mila euro:
a) tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, tributi e rimborsi di spese, in caso di compravendita immobiliare;
b) le somme affidategli in deposito fiduciario;
c) l'intero prezzo (o il saldo ancora dovuto) se si tratta di compravendite immobiliari o di aziende.
Importante è notare che gli interessi sulle somme depositate saranno destinati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.
L'effetto del deposito nel conto corrente "dedicato" è che gli importi depositati costituiscono un "patrimonio separato", con la conseguenza che le somme in questione sono quindi escluse dalla successione mortis causa del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia e sono impignorabili a richiesta di chiunque, così come impignorabile è il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
Eseguita la registrazione e la pubblicità nei Registri immobiliari o, per le cessioni d'azienda, nel Registro delle imprese, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) deve provvedere senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.
Se i contraenti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio (o altro pubblico ufficiale) svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova – risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti – che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
f.ilsole24ore27nov13
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ottima notizia che verrà sfruttata dalle Banche che nel periodo del "Limbo" potranno effettuare operazioni finanziarie (guadagnandoci lautamente) overnight , o comunque di brevissima durata, anche all'insaputa del depositante.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
È una novità del maxi emendamento alla legge di stabilità in fase di approvazione; è una "primizia" da tenere d'occhio . Non mancherò di informare con maggiore esattezza quando ci saranno informazioni piu' complete
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
la legge di stabilita' appena approvata dal Parlamento conferma:
da art. 63 ad art 67 - Nuovo compito del Notaio
63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria;
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b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
64.La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.
65.Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
66.Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vi-gente, e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.
67.Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a66, anche con riferimento all’esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

Commento
In sostanza : il notaio riceve il denaro dal compratore, lo trattiene e lo "blinda" in un conto segregato tal che anche se dovesse decedere, il denaro "Blind-Trust" non si confonderebbe con le sue disponibilità personali ( no confusione con la successione ) nè tale fondo è attaccabile in altro modo. Appena trascritto regolarmente l'atto, il Notaio consegnerà ovviamente la somma al venditore .

Critica personale : Visto che s'è fatto 30 si poteva fare 31; ossia svincolare il denaro dopo il consolidamento dell'ipoteca che in genere avviane una decina di gg dopo la trascrizione
 

Notaio d'Ambrosio

Membro Junior
Professionista
Credo che non sia una buona notizia. Come si fa a ricomprare una casa subito dopo? Come si fa ad estinguere il mutuo gravante sull'immobile che si vuole acquistare? Quanto costeranno le operazioni di deposito, svincolo e visure ipotecarie? Quanto durerà il deposito? Perchè lo Stato si deve prendere gli interessi sulla somma del venditore? Ecc... ecc. Per chi ha pazienza ho fatto un primo, sommario, elenco dei problemi posti dalla nuova legge che è già in vigore, ma solo sospesa in attesa del regolamento ministeriale di attuazione su:http://mioblog.notaiopescaradambros...mpravendita-presso-notaio-l-27-12-2013-n-147/

Notaio Massimo d'Ambrosio - Pescara
 

bertoldo

Membro Attivo
Proprietario Casa
[Critica personale : Visto che s'è fatto 30 si poteva fare 31; ossia svincolare il denaro dopo il consolidamento dell'ipoteca che in genere avviane una decina di gg dopo la trascrizione[/quote]
Consolidamento ipoteca ?
 

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