putroppo l'agenzia delle entrate ritiene che la comunicazione va fatta :
Testo richiesta informazioni:
buon lavoro a voi ..alla data odierna. 1/6/2011, e` ancora necessaria la ..Comunicazione Agenzia delle Entrate per detrazione 36% acquisto box ?..mi spiego : ho letto di un decreto, non ancora convertito, che abolisce l'obbligo della comunicazione...cosa mi consigliate?..l'acquisto fu effettuato a luglio 2010..ancora grazie..domenico furci
Testo risposta:
Gentile contribuente, l'art. 7, comma 2, lett. q) del Decreto Legge n.70/2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/05/2011) ha previsto che ".. la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla seguente: " indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate." In altri termini, l'art.7 suddetto ha abolito l'obbligo di inviare una comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara; tale disposizione ha effetto per i lavori eseguiti a partire dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto 70/2011. Per fruire della detrazione del 36% in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione di un box pertinenziale, la comunicazione in oggetto poteva essere inviata anche successivamente alla data di inizio lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale si intende fruire della detrazione. Non risultano, alla data odierna, pronunciamenti di prassi da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito all'obbligo di inviare la comunicazione in oggetto in riferimento all'acquisto di un box avvenuto nel corso del 2010. Non è possibile, pertanto, fornire una risposta esaustiva al Suo quesito tramite questo servizio di posta elettronica. La invitiamo, pertanto, a riproporre il quesito rivolgendosi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate oppure utilizzando l'istituto dell'interpello di cui all'art. 11 della legge 212/2000. Spiacenti per non aver potuto soddisfare la Sua richiesta, La salutiamo distintamente.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.
Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Multicanale
di Roma