fa2474

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti! Vorrei proporre alcuni quesiti riguardanti la comunione di beni tra coniugi:
1) uno dei coniugi acquista prima del matrimonio un terreno sul quale successivamente e dopo la data del matrimonio viene costruito un fabbricato di tre appartamenti. Questi immobili rientrano nella comunione dei beni?
2) uno dei coniugi può vendere all'insaputa dell'altro coniuge qualsiasi bene acquistato dopo il matrimonio?
3) uno dei coniugi può favorire, economicamente e finanziariamente, i suoi fratelli a discapito dei propri familiari, moglie/marito e figli?
Grazie per le risposte.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
1) uno dei coniugi acquista prima del matrimonio un terreno sul quale successivamente e dopo la data del matrimonio viene costruito un fabbricato di tre appartamenti. Questi immobili rientrano nella comunione dei beni?
No, ma il coniuge che ha partecipato alle spese per la costruzione ha un diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge delle somme che ha sborsato.
2) uno dei coniugi può vendere all'insaputa dell'altro coniuge qualsiasi bene acquistato dopo il matrimonio?
Sì, ma è applicabile l'art. 184 c.c. Se ha venduto beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683 c.c. senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati, i relativi atti sono annullabili.
Se invece gli atti riguardano beni mobili non registrati, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.
uno dei coniugi può favorire, economicamente e finanziariamente, i suoi fratelli a discapito dei propri familiari, moglie/marito e figli?
Finché è in vita, il coniuge può liberamente disporre del suo patrimonio. Fermo restando che, come l'altro coniuge, è tenuto, in relazione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Sarà dopo la sua morte che i suoi eredi legittimari, se lesi nelle loro quote di riserva, potranno eventualmente agire in riduzione, contro i beneficiari degli atti lesivi.
 

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