ROCNAT

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel 2012, a seguito di prescrizioni da parte dell’ispettore preposto alle verifiche biennali, sull’ascensore del ns. condominio, risalente agli anni 70, sono stati effettuati una serie di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza e sicurezza, ed in particolare:
la sostituzione del quadro di manovra, l’inserimento di un dispositivo di emergenza per il riporto al piano in caso di mancanza di E.E., la sostituzione di tutte le linee elettriche, fisse e mobili, dei contatti di sicurezza, la modifica della bottoniera di manutenzione sul tetto cabina con pulsante di allarme e l’installazione sulla stessa di impulsori, la sostituzione delle pulsantiere di cabina(adatta per portatori handicap) e dei vari piani,e delle serrature manuali, il dispositivo per il perfetto livellamento ai piani e la predisposizione per telefono collegato a un centro di pronto intervento; risultando così l’impianto elettrico completamente rinnovato ed adeguato alle normative tecniche di riferimento (UNI 10411:2008) ed ai dettami di compatibilità elettromagnetica (EN 12015:2004-EN 12016:2004).
Avendola considerata manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme CE (ditemi se sbaglio) abbiamo preteso ed ottenuto la partecipazione alle spese da parte dei condomini piano terra che non lo usano e che quindi non hanno mai pagato e non pagano le spese di manutenzione ordinaria. Orbene, a distanza di un anno, questi condomini reclamano la restituzione dei loro versamenti, forti della precisazione dell’art. 1124 c.c. della riforma condominiale (peraltro rimasta un po’ vaga) e di una sentenza della Cassazione (n.15638 del 2012).
Chi ha ragione? E in ogni caso, avendo deliberato in assemblea e loro accettato un anno fa la partecipazione alle spese, credo che il Condominio non abbia di che temere.
Saluti e grazie dei commenti che vorrete fare.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Se il fabbricato ha un lastrico solare condominiale l'ascensore serve anche ai condòmini del piano terra, per accedere, appunto, al lastrico, quindi questi condòmini devono contribuire alle spese riguardanti l'ascensore, sia ordinarie che straordinarie. Resta il problema di riavere indietro i soldi per aver pagato pur non essendovi tenuti.
 

ROCNAT

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel 2012, a seguito di prescrizioni da parte dell’ispettore preposto alle verifiche biennali, sull’ascensore del ns. condominio, risalente agli anni 70, sono stati effettuati una serie di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza e sicurezza, ed in particolare:
la sostituzione del quadro di manovra, l’inserimento di un dispositivo di emergenza per il riporto al piano in caso di mancanza di E.E., la sostituzione di tutte le linee elettriche, fisse e mobili, dei contatti di sicurezza, la modifica della bottoniera di manutenzione sul tetto cabina con pulsante di allarme e l’installazione sulla stessa di impulsori, la sostituzione delle pulsantiere di cabina(adatta per portatori handicap) e dei vari piani,e delle serrature manuali, il dispositivo per il perfetto livellamento ai piani e la predisposizione per telefono collegato a un centro di pronto intervento; risultando così l’impianto elettrico completamente rinnovato ed adeguato alle normative tecniche di riferimento (UNI 10411:2008) ed ai dettami di compatibilità elettromagnetica (EN 12015:2004-EN 12016:2004).
Avendola considerata manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme CE (ditemi se sbaglio) abbiamo preteso ed ottenuto la partecipazione alle spese da parte dei condomini piano terra che non lo usano e che quindi non hanno mai pagato e non pagano le spese di manutenzione ordinaria. Orbene, a distanza di un anno, questi condomini reclamano la restituzione dei loro versamenti, forti della precisazione dell’art. 1124 c.c. della riforma condominiale (peraltro rimasta un po’ vaga) e di una sentenza della Cassazione (n.15638 del 2012).
Chi ha ragione? E in ogni caso, avendo deliberato in assemblea e loro accettato un anno fa la partecipazione alle spese, credo che il Condominio non abbia di che temere.
Saluti e grazie dei commenti che vorrete fare.

Il lastrico solare non è condominiale, ma vi è l'antenna e il vano del motore ascensore, ai quali si presume debbano accedere solo i tecnici autorizzati. Appunto per questo non abbiamo chiesto la partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria, ma soltanto per la manutenzione straordinaria che ho descritto.
 
Ultima modifica di un moderatore:

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Il lastrico solare non è condominiale, ma vi è l'antenna e il vano del motore ascensore, ai quali si presume debbano accedere solo i tecnici autorizzati. Appunto per questo non abbiamo chiesto la partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria, ma soltanto per la manutenzione straordinaria che ho descritto.
Se i condòmini non usano l'ascensore perché ai piani sopra non c'è nulla di condominiale cui accedere, l'ascensore è una proprietà separata: appartiene a tutti coloro che stanno al piano primo e a quelli soprastanti, ossia NON appartiene a quelli del pian terreno. Quindi nessuna spesa per quest'ultimi, né ordinaria né straordinaria.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Appunto per questo non abbiamo chiesto la partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria,
Strano. Per le mie esperienze anche quelli del piano terreno contribuiscono alle spese di manutenzione ordinaria, in misura minima, ma qualcosa danno. La logica è che comunque hanno la disponibilità dell'ascensore: se vanno a trovare uno che sta al quinto piano lo usano.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Strano. Per le mie esperienze anche quelli del piano terreno contribuiscono alle spese di manutenzione ordinaria, in misura minima, ma qualcosa danno. La logica è che comunque hanno la disponibilità dell'ascensore: se vanno a trovare uno che sta al quinto piano lo usano.
Anche un conoscente non condòmino di un condòmino che sta al quinto piano prende l'ascensore: deve contribuire alle spese anche lui?
L'ascensore si paga se in qualche parte alta del fabbricato ci sono parti comuni (ad es. lavatoi), se no non si paga.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Bene, mettiamo le monetine per i seguenti casi:
- un condòmino che sta al pian terreno di un fabbricato che non ha parti comuni quali lastrici, lavatoi, etc.
- il conoscente di un condòmino che abita in un piano qualunque tranne il pian terreno.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto