StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Quando il mandato conferito all'amministratore è cessato costui è obbligato a consegnare tutta la documentazione relativa al condominio di cui è in possesso senza poter frapporre alcun ostacolo ed in tempi brevi e questo deve avvenire in un lasso di tempo che, salvo casi particolari, non deve eccedere a parer mio i trenta giorni dalla cessazione o comunque dalla richiesta formale da parte del nuovo amministratore qualora il precedente non si attivi di sua volontà.:fico:

E' importante poi ricordare che se l'amministratore uscente dichiari di vantare un credito per anticipazioni nei confronti del condominio ugualmente dovrà consegnare al nuovo amministratore tutta la documentazione senza avere il diritto di procrastinare tale consegna a dopo la restituzione delle somme.
Tale passaggio dovrà essere analiticamente riportato in un documento scritto, verbale di passaggio di consegne, datato e sottoscritto da entrambi e nel quale dovranno essere indicate con precisione eventuali mancanze o contestazioni inerenti i documenti eventualmente mancanti o se presenti tra quelli consegnati eventuali irregolarità apparenti.

La Cassazione ha precisato che l'amministratore cessato che abbia anticipato somme di denaro, indipendentemente dalla indispensabilità di sostenere tali oneri condominiali e da una delibera autorizzativa preventiva, per esercitare il diritto alla restituzione dovrà produrre all'assemblea i documenti giustificativi delle spese e ottenere l'approvazione del bilancio consuntivo dall'assemblea (Cass. sez. II civile, 23 febbraio 2011 n. 4397).

L'amministratore è tenuto in base all'art. 1713 del codice civile a rendere il conto della propria gestione al condominio mandante, pertanto il nuovo amministratore dovrà attivarsi prontamente anche e soprattutto per ottenere il rispetto di tale obbligo.
In difetto è ovviamente consigliabile che costui convochi una assemblea straordinaria con urgenza per relazionare sullo stato del passaggio e, se necessario, prospettare all'assemblea una delibera ad hoc per ovviare a tale irregolarità.... il che può voler dire anche agire in giudizio ex art. 700 c.p.c. se ve ne sono le peculiarità richieste ex lege.;)

Avv. Luigi De Valeri
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto