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Il Tribunale di Cagliari pronunciandosi quale giudice d'appello aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un condomino relativa a somme per oneri condominiali in prevalenza relativi a spese per lavori edilizi di natura straordinaria eseguiti sul fabbricato.
Il giudice d'appello aveva ritenuto che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dovuti da ciascun condomino, costituiva di per sé prova del credito idonea a fondare la relativa domanda di condanna e che la delibera era legittima.
Il condomino ricorreva in Cassazione e la VI sezione civile ha deciso la controversia con ordinanza 23.10.2013 - 10.2.2014 n. 2878 che ha respinto il ricorso.

La sentenza impugnata, si legge nell'ordinanza, rende adeguatamente conto delle ragioni della decisione e rileva che a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo il condominio aveva prodotto copia del verbale dell'assemblea di approvazione del rendiconto di gestione con allegato il piano di riparto recante i crediti verso i condomini per la gestione straordinaria dei lavori eseguiti sullo stabile, nel dettaglio veniva indicato il credito verso il condomino.
La sentenza del Tribunale di Cagliari faceva riferimento alla delibera contenente l'approvazione del bilancio consuntivo e dello stato di ripartizione delle spese dell'esercizio 2002-2003 redatto con le tabelle millesimali aggiornate al 2.12.2002 indicava come dovuto dal condomino un residuo debito di € (...), escludeva motivatamente che su tale approvazione possano avere incidenza di segno contrario la prova orale espletata in primo grado e il contrastante contenuto di delibere condominiali assunte in epoca precedente a quelle anzi dette e richiamava la giurisprudenza della Corte secondo cui per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessaria la presentazione di una contabilità redatta con le forme rigorose di un bilancio, né che le quote di riparto della spesa debbano essere trascritte nel verbale.

Avv. Luigi De Valeri
 

condobip

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Proprietario Casa
In pratica viene riconfermata una vecchia sentenza;

In tema di condominio degli edifici, la validità dell’approvazione da parte dell’assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo non postula che la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analogo dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all’approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall’amministratore. Sono, pertanto valide le deliberazioni assembleari con le quali si stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell’esercizio precedente, eventualmente aumentato di una certa percentuale, in tal modo risultando determinate, per riferimento alle spese dell’anno precedente, sia la somma complessivamente stanziata, sia quella destinata alle singole voci, mentre la ripartizione fra i singoli condomini deriva automaticamente dall’applicazione delle tabelle millesimali. --- Cassazione Civile, sez. II, 25 maggio 1984 n° 3231
 

adimecasa

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per evitare problemi di sorta con la riforma del condominio, tutte le spese straordinarie deliberare in assemblea devono essere versate sul c.c. del condominio, in base al suo riparto
 

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