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Il caso di recente deciso dalla seconda sezione civile della Cassazione civile riguardava l'impugnazione di una delibera condominiale da parte di due condomini per i vizi relativi alla sua verbalizzazione in quanto modificata in alcune indicazioni riguardanti la presenza e l'assenza di altri condomini successivamente alla chiusura dell'assemblea che sulla legittimità della delibera riguardante alcun lavori.

Il Tribunale, respinta la domanda di annullamento della delibera per assunti vizi formali, dichiarava l'invalidità della stessa in ordine ai criteri di riparto delle spese per l'esecuzione di lavori condominiali. Successivamente la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava ogni domanda proposta dai condomini che venivano condannati alla restituzione della somma versata dal condominio per effetto della provvisoria esecutività delle sentenza di primo grado.

Infine con la sentenza del 31 marzo 2015 n. 6552 la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello rigettando il ricorso dei due condomini.
Secondo il giudice di legittimità la correzione apportata nella copia del verbale assembleare consegnata ai due ricorrenti non influiva sulla validità della deliberazione assunta per la quale, eliminato l'errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell'effettiva partecipazione dei condomini presenti, era stato raggiunto il quorum necessario.
Il principio alla base della decisione è che il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune.
Il verbale deve contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c.

Nel caso in questione la Corte di legittimità ha stabilito che eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale successivamente alla chiusura dell'assemblea su disposizione del Presidente e con l'esecuzione da parte del segretario non comportano l'invalidità della relativa delibera se le rettificazioni -comunque controllabili successivamente- non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l'assunzione della delibera stessa.

Giurisprudenza consolidata considera nulla la deliberazione assembleare che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell'assemblea stessa e l'allontanamento di alcuni condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da una nuova rituale convocazione violando le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea ex art. 66 disp. att. del codice civile.

Avv. Luigi De Valeri
 

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E' appena il caso di notare è che il metodo 'maieutico', in consonanza con la 'psicoterapia breve' di Giorgio Nardone e con i koan zen, è poco aulico e caratterizzato da domande e risposte secche.
 
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Ollj

Ospite
.....Secondo il giudice di legittimità la correzione apportata nella copia del verbale..... non influiva sulla validità della deliberazione assunta per la quale, eliminato l'errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell'effettiva partecipazione dei condomini presenti, era stato raggiunto il quorum necessario...... eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale..... non comportano l'invalidità della relativa delibera se le rettificazioni... non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l'assunzione della delibera stessa...
 

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