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La legge di riforma del condominio, la 220/2012, ha modificato l’articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice civile prevedendo che «i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini». La norma si combina con : «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare, ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi».
La norma a mio parere non è chiara : Da un lato l'amministratore (ex rt.1130) è obbligato a agire con decreto ingiuntivo ; dall'altra deve comunicare il nominativo del moroso al creditore, che dovrà rivolgersi, prima di tutto a questi se non in regola con i pagamenti e solo successivamente nei confronti degli altri condomini.
C'è da chiedersi: se l'amministratore non ha cavato nulla con il decreto ingiuntivo perché mai dovrebbe riuscirsi il creditore parziario ?
Comunque se il creditore non caverà nulla (come probabile ) dal condomino moroso inadempiente perché incapiente (p.es. già non paga il mutuo, ha perso il lavoro etc. ) il creditore potrà in ultima istanza aggredire i condomini in regola con i pagamenti, cosa che così' era nella previgente disciplina .
L'impressione così ' facendo è che si complicherà la vita al creditore che cercherà di far ricadere il costo della procedura probabilmente infruttuosa su tutti i condomini in regola