Donatella Di Ciaccio

Membro Junior
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti! E' vero che l'amministratore non decade a meno che non ci sia una sostituzione da parte di un'assemblea valida? L'amministratore viene cioè confermato di anno in anno (anche se in assemblea non ha 500 millesimi) in mancanza di nomina di altro amministratore? Ci è sorto il dubbio perchè nelle nostre assemblee risichiamo il numero legale, e generalmente i condomini a favore dell'amministratore rappresentano 380/ 400 millesimi. Potete indicarmi anche l'articolo del c.c a cui si fa riferimento? Grazie tante!!!
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
Ciao,
Se in assemblea non si raggiunge il quorum per la revoca e/o nomina di un altro amministratore, rimane in carica l'attuale.

Art. 1129 (Nomina e revoca dell' Amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

Attribuzioni dell'amministratore uscente fino alla sua sostituzione con la nomina di altro amministratore
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile , Sentenza 18 marzo 2010, n. 6555

Là dove, nei condominii composti di almeno cinque condomini, l'amministratore assume la qualità di organo stabile e necessario, anche quando sia scaduto, dimissionario o non rinnovato nell'incarico, continua a svolgere ad interim le sue funzioni, salvo che sia stato revocato per giusta causa, finchè l'assemblea o l'autorità giudiziaria non ne nomini un altro al suo posto: e ciò non per l'ultrattività dell'investitura prodotta dal precedente atto di nomina, ma per l'esigenza di assicurare la continuità della funzione assicurata dall'organo.

Ciao
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Il condominio non può rimanere senza amministratore, per cui se l'assemblea non conferma l'amministratore nemmeno con la maggioranza minima (1/3 e 1/3),

Per la sola conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. ( un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ).
Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c. --- Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701

Infatti quello che ha terminato il mandato rimane in carica in prorogatio imperii;

In tema di condominio di edifici, l'istituto della prorogatio imperii trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore, - ha detto la Suprema Corte; che ha subito aggiunto che, conseguentemente, tale istituto - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. (Cassazione, sentenza n. 4531/2003)

L’Amministratore di un condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea, o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina sia stata oggetto di impugnativa dinanzi all'autorita’ giudiziaria, per vizi comportanti la nullita’ od annullabilita’ della delibera medesima, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell'assemblea dei condomini. (Cass. Sez. Lavoro, 20/02/1976 n 572)

L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.civile, conserva in proroga i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito con un altro amministratore; (Cass. n. 7256/86)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Immagino che, se al termine del secondo anno del mandato dell'amministratore, in mancanza di nuova nomina, sarà comunque riconfermato quello che era in carica anche se revocato senza nomina di un successore, quantomeno in prorogatio imperii, per il momento non ci sono disposizioni (almeno non ne ho lette), ma come detto, immagino un'ulteriore riconferma, perchè il condominio non può rimanere senza amministratore.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
Se leggi l'art. 1129 della nuova riforma, lo dice specificatamente:
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per egual durata.
L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni, delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
 

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