gcava

Membro Attivo
Professionista
Buonasera, sono un geometra libero professionista, ho un cliente/amico che, attualmente solo a parole, mi chiede di proporre un suo appezzamento edificabile, facente parte di un importante PEC, ad imprese edili della zona. Dato che, proprio in virtù dell'amicizia, la mia commissione nei suoi confronti consiste in una "pacca sulle spalle" o poco più per qualche spesa, ma considderato che dalla mia proposta di vendita del terreno vorrei trarre vantaggi nei confronti dell'impresa, vale a dire una collaborazione per la stesura del progetto del PEC oltre a pratiche catastali e via dicendo, mi chiedevo se, formulando un incarico per "consulenza tecnica e assistenza alla vendita", non si creasse una forma di "mediazione abusiva" o altro conflitto di interessi che vorrei evitare a costo di rinuciare all'incarico.
Un sentito grazie a chi saprà rispondermi.
 

il castello

Nuovo Iscritto
..mah..ti dico la mia opinione: fai un incarico di sola "assistenza tecnica", magari di un importo un po' più corposo, mettendo solo a parole l'assistenza alla vendita, così sei sicuro di non incappare in eventuali contestazioni. Tanto la mia esperienza lavorativa mi ha insegnato che uno se ti vuole pagare :soldi: lo fa (in linea di massima volentieri) se no si appiglia ad ogni minimo dettaglio!!soprattutto di questi tempi
 

gcava

Membro Attivo
Professionista
Ti ringrazio per la risposta...però secondo te posso proporre questo immobile o passo per un geometra che vuole fare agenzia immobiliare?
 

robypaz

Nuovo Iscritto
secondo me puoi farlo se non richiedi nessun tipo di compenso- provvigione all' acquirente , in tal caso saresti solo un consulente tecnico del venditore pagato da quest'ultimo in virtù della collaborazione fornita
saluti
 

Jrogin

Fondatore
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Professionista
Tu puoi avere un mandato a titolo oneroso dalla parte venditrice e curerari gli interessi solo di questa parte senza nulla percepire dalla parte acquirente.
Non configurandosi l'imparzialità non potrai in alcun modo essere considerato agente immobiliare (naturalmente se i tuoi compensi saranno esclusivamente quelli del venditore).

Colgo l'occasione per allegare gli articoli del codice civile relativi al mandato:
Libro IV
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo IX - Del mandato
Sezione I - Disposizioni generali
1703. - Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.



1704 - Mandato con rappresentanza

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.



1705 - Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.



1706 - Acquisti del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.



1707 - Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purchZ, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.



1708 - Contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.



1709 - Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.



Paragrafo I - Delle obbligazioni del mandatario


1710 - Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.



1711 - Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.



1712 - Comunicazione dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.



1713 - Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.



1714 - Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.



1715 - Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.



1716 - Pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.

Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.

Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.



1717 - Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.



1718 - Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515.

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.



Paragrafo II - Delle obbligazioni del mandante


1719 - Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.



1720 - Spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.



1721 - Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.



Paragrafo III - Dell'estinzione del mandato


1722 - Cause di estinzione
Il mandato si estingue:

1. per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2. per revoca da parte del mandante;
3. per rinunzia del mandatario;
4. per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.



1723 - Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.



1724 - Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.



1725 - Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.



1726 - Revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.



1727 - Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.



1728 - Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.



1729 - Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.



1730 - Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
potresti proporre la vendita con un progetto di massima all'impresa, così ti garantisci anche la costruzione da tecnico, terreno con progetto, e sei a posto;)
 

gcava

Membro Attivo
Professionista
Grazie adimecasa...in effetti puntavo un po' a quello! :ok: O meglio puntavo ad almeno una collaborazione dato che io rappresenterei 1 di 4 proprietari dei terreni e il progetto del PEC non rientrerebbe nelle mie competenze (circa 30.000 mq complessivamente!). un saluto.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se la metratura è di queste dimensioni dovrai preperare un P.L. e non è così facile e di recente realizzazione:daccordo:
 

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