Il coniuge vivente ha ereditato per morte dell' altro la sua quota di immobile, di cui era coinintestario, prima della morte al 50% e gli unici due figli le loro spettanti quote secondo le norme di successione. Il tutto in assenza di testamento. L' immobile facente parte di un condominio è stato fatto valutare con perizia scritta da Agenzia e gli è stato attribuito il valore di Euro 400.000, valore congruo ed accettato dagli eredi. A seguito di ciò le relative quote di proprietà relative a quel valore sono:
-euro 266.666 del coniuge vivente
-euro 66.666 del figlio
-euro 66.666 della figlia
Attualmente nessuno abita in quell' appartamento: il coniuge si trova in altra città per assistere la madre ultra novantenne e i due figli, per lavoro, in altrettante diverse città.
La figlia chiede di essere liquidata in denaro della somma spettante. A questo si oppongono il coniuge e l' . altro figlio in quanto tutti e due hanno li la loro residenza. Il primo, una volta deceduta la madre potrebbe voler tornare ad abitarci come il figlio trovando un lavoro in quella città.
Posto quanto sopra e visto che nè il coniuge nè il figlio, oltre la loro opposizione non hanno dispobile liquidità per far fronte alla richiesta le domande sono:
-visto che il decesso è avvenuto nel 2004 esiste un tempo limite entro cui dover provvedere alla richiesta della figlia?
-chi, tra coniuge e figlio deve provvedere a liquidare la figlia?
-in quale misura?
-che mezzi ha la figlia per ottenere ciò che chiede? Occorre che intraprenda una causa civile contro entrambi?
Ringrazio dell' attenzione porgendo i miei saluti
-euro 266.666 del coniuge vivente
-euro 66.666 del figlio
-euro 66.666 della figlia
Attualmente nessuno abita in quell' appartamento: il coniuge si trova in altra città per assistere la madre ultra novantenne e i due figli, per lavoro, in altrettante diverse città.
La figlia chiede di essere liquidata in denaro della somma spettante. A questo si oppongono il coniuge e l' . altro figlio in quanto tutti e due hanno li la loro residenza. Il primo, una volta deceduta la madre potrebbe voler tornare ad abitarci come il figlio trovando un lavoro in quella città.
Posto quanto sopra e visto che nè il coniuge nè il figlio, oltre la loro opposizione non hanno dispobile liquidità per far fronte alla richiesta le domande sono:
-visto che il decesso è avvenuto nel 2004 esiste un tempo limite entro cui dover provvedere alla richiesta della figlia?
-chi, tra coniuge e figlio deve provvedere a liquidare la figlia?
-in quale misura?
-che mezzi ha la figlia per ottenere ciò che chiede? Occorre che intraprenda una causa civile contro entrambi?
Ringrazio dell' attenzione porgendo i miei saluti