giogiolu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il coniuge vivente ha ereditato per morte dell' altro la sua quota di immobile, di cui era coinintestario, prima della morte al 50% e gli unici due figli le loro spettanti quote secondo le norme di successione. Il tutto in assenza di testamento. L' immobile facente parte di un condominio è stato fatto valutare con perizia scritta da Agenzia e gli è stato attribuito il valore di Euro 400.000, valore congruo ed accettato dagli eredi. A seguito di ciò le relative quote di proprietà relative a quel valore sono:
-euro 266.666 del coniuge vivente
-euro 66.666 del figlio
-euro 66.666 della figlia
Attualmente nessuno abita in quell' appartamento: il coniuge si trova in altra città per assistere la madre ultra novantenne e i due figli, per lavoro, in altrettante diverse città.
La figlia chiede di essere liquidata in denaro della somma spettante. A questo si oppongono il coniuge e l' . altro figlio in quanto tutti e due hanno li la loro residenza. Il primo, una volta deceduta la madre potrebbe voler tornare ad abitarci come il figlio trovando un lavoro in quella città.
Posto quanto sopra e visto che nè il coniuge nè il figlio, oltre la loro opposizione non hanno dispobile liquidità per far fronte alla richiesta le domande sono:
-visto che il decesso è avvenuto nel 2004 esiste un tempo limite entro cui dover provvedere alla richiesta della figlia?
-chi, tra coniuge e figlio deve provvedere a liquidare la figlia?
-in quale misura?
-che mezzi ha la figlia per ottenere ciò che chiede? Occorre che intraprenda una causa civile contro entrambi?
Ringrazio dell' attenzione porgendo i miei saluti
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Ciao giodav
- non mi pare che ci sia un tempo limite o minimo da rispettare
- la liquidazione spetta a chi acquisisce la quota.
- nella misura della quota.
- se gli eredi madre e figlio non hanno possibilità di liquidare alla figlia/sorella la quota come da valutazione, la figlia può chiedere la divisione cosi come previsto dall'art. 713 del Cod. civ., se invece non divisibile allora puo chiedere quanto previsto dall'art. 720, qualora decidesse di vendere la propria quota a terzi deve osservare il diritto di prelazione regolamentato dall'art. 732.
Ciao salves
 

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