DOMMY68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiedo aiuto al forum per capire meglio la seguente questione.
Sono proprietario, per 1/4, di un'abitazione, ad uso stagionale, nel senso che esiste un fabbricato composto da 4 unità abitative, tutte uguali.
Durante il soggiorno estivo, in accordo con i restanti 3 proprietari, si è deciso di provvedere alla manutenzione ordinaria della parte esterna del fabbricato (ristrutturazione e pitturazione), dividendo le spese in parti uguali, così come penso che sia giusto fare.
Abbiamo contattato diverse ditte e alla fine si è convenuto di affidare i lavori ad una della ditte interpellate, previa sottoscrizione di un contratto di appalto.
La ditta ci ha preparato e controfirmato n. 4 copie del contratto in questione, ognuna della quali è stata consegnata ad ogni singolo committente.
La domanda è questa.
E' giusto che ogni committente abbia la sua copia o è giusto che ognuno abbia una copia controfirmata dalla ditta appaltatrice e da tutti i committenti?
Ringrazio per la vostra, squisita, partecipazione.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Difficile rispondere non conoscendo il testo. Se la tua domanda nasconde la tua preoccupazione, lecita e ben pensata, di avere la garanzia in solido che tutti pagheranno, mi sembra una preoccupazione lecita. Ecco, dunque, che se la copia contiene un articolo che richiama in solido al pagamento tutti i comproprietari, mi sta bene, ma se uno di voi 4 non pagasse?
 

DOMMY68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riporto integralmente il contratto sottoscritto, chiaramente con degli "omissis"
Premesso che
  • che i Committenti hanno deciso di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria delle facciate del condominio sito in via "omissis";
  • che l’impresa "omissis", all’uopo interpellata, ha dichiarato il proprio interesse ad eseguire i lavori di cui è oggetto il presente contratto;
  • che la sunnominata ditta dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:
  1. di aver preso visione dell’entità e della natura dei lavori da eseguire, nonché tutte le circostanze di fatto e di luogo per acquisita diretta conoscenza mediante sopralluoghi, di normativa generale e particolare, applicativi all’esecuzione dei lavori e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
  2. di disporre di capitali, maestranze specializzate, personale tecnico, attrezzature, mezzi d’opera e quant’altro necessario in misura idonea e sufficiente a garantire l’andamento ed il buon esito dei lavori.
    Tutto ciò premesso ed in un unico contesto con la presente narrativa, che costituisce parte essenziale ed integrante del presente contratto, tra le parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue:
    ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
    I committenti affidano in proprio, ciascuno per la propria quota di proprietà, in appalto all’Impresa "omissis", che accetta, l’appalto di manutenzione ordinaria delle facciate del condominio sito in via "omissis" costituiti dai seguenti lavori:
  1. Ponteggio esterno metallico fisso realizzato in opera compreso il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, il trasporto a deposito, compreso di rete di protezione antipolvere. La fornitura riguarda l’intera durata dei lavori.
  2. Spicconatura di intonaci su elementi in c.a., eliminazione del copriferro ammalorato, spazzolatura dei ferri di armatura, compreso l’allontanamento e lo smaltimento del materiale di risulta fino a discarica. Tale attività è calcolata per il 5% della superficie totale rivestita da intonato graffiato.
  3. Spicconamento di intonaco su superfici ammalorate ben visibili con eliminazione di ogni parte incoerente o in fase di distacco, di tracce di sporco o di quant’altro risulti di impedimento alle successive operazioni, mentre sulle restanti superfici scrostamento solo ove necessario , previa battitura delle superfici. Rifacimento dell’intonaco limitatamente alle parti stonacate con “malta fibrata”.
  4. Ripristino degli elementi in c.a. ammalorati a seguito dell’attività del p.to 2 costituita da:
  1. Applicazione a pennello di passivante sui ferri di armatura tipo “Mapefer”;
  2. Ricostruzione del copriferro e di parti mancanti in calcestruzzo con malta cementizia tixotropica fibrorinforzata tipo “Mapeground”;
    La ricostruzione deve ripristinare la geometria originaria e se necessario sono comprese le casserature idonee.
    Per ripristini di spessore superiore a cm. 5 la ricostruzione avverrà per strati successivi garantendo la presa di tutti gli strati.
  1. Interventi per le facciate:
  1. Fornitura e posa in opera di fissativo aggrappante su tutte le facciate;
  2. Posa in opera di rete in fibra su tutte le facciate e scala di accesso al 1° piano con rasante tipo “Weber”;
  3. Applicazione di ultimo strato di rasatura con rifinitura fratazzata per tutte le facciate;
  4. Applicazione di una passata di fissativo per la successiva pittura finale;
  5. Applicazione di n. 2 mani di pittura del tipo quarzo bianco “San Marco”;
  6. Pulizia degli elementi a faccia vista esistenti mediante lavaggio a mano con acqua e ridotta percentuale di acido.
  1. Ripristini e tinteggiatura delle docce esistenti sul perimetrale, del muro perimetrale (parte interna e frontale lato strada).
  2. Sostituzione messicano sul terrazzo.
    La eventuale sostituzione della pavimentazione interna dei balconi di proprietà esclusiva di ciascun condomino sarà a carico esclusivo del condominio che vorrà effettuare tale lavorazione.
    Il tutto eseguiti nel rispetto dei canoini dettati dalla regola dell’arte.
ART. 2) PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le opere del presente contratto (indicate nei p.ti 1,2,3,4,5,6 e 7 dell’art. 1) sono appaltate a corpo e non a misura come la stessa impresa "omissis" è ben consapevole.
L’ammontare dei lavori è quindi di €. "omissis" oltre I.V.A. come per legge. Detto importo sarà fisso e invariato per l’intera durata dei lavori.
Il costo per la sostituzione della pavimentazione interna dei balconi di proprietà esclusiva sarà quantificato con ciascun condomino che vorrà effettuare la lavorazione. La fornitura di pavimenti, battiscopa ed eventuali soglie sono a carico del condominio che vorrà fare la lavorazione.
All’impresa "omissis" sarà corrisposto:
  • un anticipo sui lavori pari a €. "omissis" ad apertura cantiere;
  • €. "omissis" a stato di avanzamento lavori;
  • €. "omissis" a stato di avanzamento lavori;
  • "omissis" ad ultimazione lavori.
    L’obbligazione di pagamento (prezzo completo dell’opera oggetto di appalto) viene divisa in parti uguali tra i 4 condomini, ricadenti su ciascun condomino nella misura di ¼ dell’intero valore economico.
    Le parti costituite, committente ed appaltatore, attribuiscono congiuntamente ed espressamente alla predetta obbligazione natura personale e non solidale.
    In caso di inadempimento, di uno o più condomini, in nessun caso l’appaltatore potrà agire in regresso, per la quota e/o quote non pagate, nei confronti dei condomini adempienti né tantomeno nei confronti del condominio sopra citato.
    ART. 3) RESPONSABILITA’
    L’impresa edile "omissis" , assume a proprio carico i rischi e le responsabilità riguardanti le opere da eseguire in forza del predetto contratto.
    ART. 4) DURATA DEI LAVORI
    I lavori oggetto del presente contratto dovranno avere inizio entro il "omissis" e dovranno essere completati in ogni loro parte e a perfetta regola, entro 60 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori.
    Per nessuna ragione, salvo i casi di forza maggiore, l’impresa potrà sospendere i lavori.
    ART. 5) OBBLIGHI ACCESSORI DELL’IMPRESA
    Fermo restando l’importo pattuito per le opere di cui all’appalto, l’impresa "omissis" , dovrà a propria cura e spese:
  • predisporre la necessaria documentazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
  • eseguire le attività in sicurezza;
  • provvedere a trasporti, carichi, scarichi, stoccaggi ed accatastamenti di materiali senza creare intralcio alla circolazione dei pedoni e delle auto;
  • provvedere alla fine dei lavori, allo sgombero di tutte le attrezzature ed un accurata pulizia delle zone fatte oggetto di cantiere;
  • trasmettere copia dei formulari dei rifiuti trasportati a discarica.
    ART. 6) PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE
    L’impresa edile "omissis" , si obbliga a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti sia economici che normativi previsti dal C.C.N.d.L. a provvedere all’iscrizione all’INPS, INAIL, CASSA EDILE, ecc. nonché di provvedere in materia antinfortunistica a tutte le disposizioni vigenti, tenendo, sin d’ora, sollevato i Committenti da qualsivoglia responsabilità.
    ART. 7) GARANZIE
    L’appaltatore garantisce la perfetta esecuzione del lavoro e che la mano d’opera, i mezzi e le attrezzature di cantiere, i materiali di apporto e di consumo impiegati saranno delle migliori qualità in modo che il lavoro risulti esente da qualsiasi difetto e rispondente alle prescrizioni contrattuali. I committenti si riservano la facoltà di rifiutare i materiali che non saranno ritenuti idonei ad una buona riuscita del lavoro. Ciò non pregiudica il diritto dei committenti di contestare i materiali, anche se già posti in opera, che risultassero difettosi.
    Il periodo di garanzia dei lavori, avrà la durata di 60 mesi a partire dalla data di fine esecuzione.
    ART. 8) VARIE
    La presente scrittura privata non viene esposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese cederanno a carico della parte inadempiente e che con il proprio comportamento ne avrà reso necessaria la produzione in giudizio.
    E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora l’impresa ed è altresì vietato il subappalto anche parziale dei lavori.
    Il presente contratto, redatto in 4 pagine dattiloscritte, contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.
    Letto, confermato e sottoscritto si approvano in tutte le sue parti.
Spero che non sia stato molto lunga da leggere e ringrazio per l'attenzione.
 

DOMMY68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel ringrazieVi per la vostra cortese attenzione, quello che desidererei capire meglio è questo.
Siccome noi quattro condomini abitiamo in località diverse, all'atto della concessione dei lavori all'impresa, NON abbiamo firmato tutti e 4 il contratto che ci è stato consegnato firmato dall'impresa.
Io ho consegnato ai restanti condomini una copia del contratto firmato dalla sola impresa, quindi ognuno di noi si ritrova una copia del contratto firmata dall'impresa e dal singolo condomino e non da tutti condomini.
Quindi, per avere validità il contratto deve essere firmato da tutti o basta una copia, firmata dall'impresa e dal singolo condomino?
Ringrazio e auguro una Buona giornata a tutti.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Si suppone che quando l'impresa ha consegnato il contratto ai singoli, abbia preteso la firma sulla copia che resta all'impresa. I tuoi dubbi o sono spinti da sospetti che non conosco, oppure dovrebbe essere stato firmato da tutti. Cosa ti spinge a dubitare?
Il contratto tra te e l'impresa, si concretizza e si perfeziona con la tua firma e l'impresa.
Sarà questa, eventualmente che uno dei condomini non firmi, che si farà avanti avanzando riserve, che al momento non saprei valutare, ma sarà a cura e onere dell'impresa rivendicare, eventualmente, la mancanza di una firma.
 

DOMMY68

Membro Attivo
Proprietario Casa
In pratica la questione è quella che ognuno di noi condomini ha una copia firmata dallo stesso e dall'impresa.
Quindi non abbiamo una copia firmata dall'impresa e da noi 4 condomini.
 

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