robyfra

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera,
ho affittato un immobile commerciale e l'anno prossimo a settembre scadrà il contratto (12° anno). Vorrei sapere se ad oggi non ho ricevuto alcuna disdetta dal mio inqulino significa che è intenzionato a rinnovare il contratto oppure non ha nessun obbligo di avvisarmi dell'eventuale disdetta un anno prima dalla scadenza?
In parole semplici QUANTO TEMPO PRIMA IL MIO INQUILINO PUO' DISDIRE IL CONTRATTO?
grazie mille per la collaborazione
 
J

JERRY48

Ospite
Essendo oggetto di tutela il solo interesse del conduttore, nulla osta a che le parti pattuiscano invece un’apposita clausola, idonea a consentire solo a quest’ultimo di recedere dal contratto, dando preavviso. La legge fissa il relativo termine in sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ma in questo caso alle parti è concesso pattuire anche un termine più breve, siccome ciò opera sempre a vantaggio del conduttore.

In mancanza di un’apposita pattuizione nel senso anzidetto, in forza dell’art.1372 c.c. anche il conduttore sarebbe tenuto a rispettare il contratto sino alla sua scadenza, dovendo conseguentemente corrispondere il canone concordato sino a tale momento, anche se è venuto meno il suo interesse ad occupare l’immobile. Tuttavia, a correggere parzialmente tale situazione interviene nuovamente la legge, dettando un’ulteriore norma in favore del conduttore. Per effetto dell’ultimo comma dell’art.27 della legge 392/78, qualora sussistano “gravi motivi” il conduttore ha sempre diritto di recedere dal contratto, e ciò indipendentemente dall’esistenza di una previsione contrattuale. In tali circostanze, il conduttore è tenuto a dare un preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, che specifica le ragioni del recesso. Ciò consente infatti al locatore di verificare il fondamento del recesso comunicato dalla controparte (Cassazione, 29 marzo 2006, n.7241, ove viene modificato il precedente orientamento, espresso con la sentenza 12 novembre 2003, n.17042, secondo cui le ragioni del recesso andavano invece addotte dal conduttore solo in caso di contestazione da parte del locatore).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In parole semplici QUANTO TEMPO PRIMA IL MIO INQUILINO PUO' DISDIRE IL CONTRATTO?
Se nel contratto non è pattuito che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento e il relativo termine (generalmente di sei mesi), e salva la sua facoltà di recedere in ogni tempo per gravi motivi, il termine (per impedire l'ulteriore rinnovazione del contratto) è quello indicato dall'art. 28, comma 1 della legge n. 392/78. Quindi è di almeno dodici mesi (o di diciotto mesi, nel caso di attività alberghiere o teatrali).
 

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