Dea

Membro Attivo
Cari amici,

Un contratto d'affitto ad uso transitorio per quanti anni di seguito puo' essere rinnovato? Inoltre, la cedolare secca si applica ad un contratto d'affitto ad uso transitorio? Il mio commercialista sostiene di no! Mi aiutate?

Grazie Dea
 

giudittan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Cari amici,

Un contratto d'affitto ad uso transitorio per quanti anni di seguito puo' essere rinnovato? Inoltre, la cedolare secca si applica ad un contratto d'affitto ad uso transitorio? Il mio commercialista sostiene di no! Mi aiutate?

Grazie Dea

Il contratto ad uso transitorio non si rinnova ma si può risottoscrivere qualora permangano le motivazioni a giustificazione della transitorietà dello stesso.
In merito alla possibilità di optare per la cedolare secca, è possibile e come!

NON possono optare per la cedolare secca:
- le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;
- i soggetti che procedono alla locazione di immobili ad uso abitativo nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni;
- gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano in locazione un immobile abitativo ai propri dipendenti.

Il nuovo regime si applica ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati esclusivamente "per finalità abitative": dunque, sì alla cedolare secca per i contratti di durata inferiore a trenta giorni nell’anno ed ai contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché sia soddisfatto il requisito della destinazione dell’immobile all’uso abitativo.
Rientrano in questa categoria evidentemente anche i contratti transitori.
 

Dea

Membro Attivo
Grazie! Volevo chiedere...ma il contratto ad uso transitorio può essere risottoscritto - con motivazioni adeguate - per tre anni di fila? C'è un limite di tempo?

Sempre grata delle Vs. delucidazioni,

Dea :amore:
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Non c'è nessuna norma che proibisca di risottoscrivere un contratto ad uso transitorio se:
- permangono le motivazioni in capo al locatore e/o al conduttore
- tali motivazioni vengono esplicitamente indicate in ogni contratto
- prima della scadenza del contratto tali motivazioni vengono riconfermate come tuttora sussistenti per iscritto (meglio con raccomandata).
Qualora non si rispettino dette regole una delle parti potrebbe sempre chiedere la trasformazione d'ufficio del contratto transitorio in un normale contratto ad uso abitativo di 4 + 4 anni regolamentato dall'art. 2 della Legge 431/98.
 

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