Luky

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Spett.le community, desidero chiedere delucidazioni riguardo ad una
situazione che coinvolge mia nipote che vive in Milano.
Mia nipote (di anni 26) è laureata in Farmacia ed iscritta al relativo albo. Dall' ottobre 2009 lavora presso una farmacia comunale di Milano con contratto a tempo determinato che doveva essere trasformato a tempo indeterminato, ma per qualche ragione dei titolari la farmacia non le verrà confermato l'incarico e, quindi, terminerà il suo lavoro in data 31/10/2010. Da circa un anno ha sottoscritto un contratto di affitto insieme ad altre 2 ragazze già titolari del contratto (subentro a seguito di una ragazza che è andata via) per una camera in un appartamento in Milano e versa la somma di € 490,00
mensili, il contratto ha scadenza 30/09/2010. Venendo a conoscenza del
non rinnovo contrattuale di lavoro, in data 13/7/2010 ha inviato alla titolare dell'appartamento una raccomandara a.r. rappresentando la necessità di dover lasciare la camera in data 31/10/2010 poichè non avendo più un lavoro non avrebbe potuto più sostenere la spesa e dovrà ritornare nella sua città di residenza - Bologna. Di contro la titolare dell'appartamento ha presentato a lei ed alle altre 2 ragazze una scrittura privata di un nuovo contratto di affitto decorrente dall'1/10/2010 (un 4+4) non tenendo conto della richiesta di recesso presentata da mia nipote.
Domande: 1) può la titolare costringere mia nipote a firmare questo
nuovo contratto?
2) poichè mia nipote è subentrata nel contratto di affitto da circa un anno ha le stesse responsabilità delle altre 2 ragazze in ordine anche alla richiesta di recesso visto che la notizia di non conferma dell'incarico di lavoro l'ha ricevuta in piena estate?
3) la titolare dell'appartamento ha una caparra di € 980,00, può trattenerla o deve comunque versarla con gli interessi a mia nipote.
4) può mia nipote lasciare l'appartamento alla scadenza del periodo lavorativo e a quali conseguenze è soggetta?
Ringrazio di cuore per i consigli che spero possiate darmi, visto che
la situazione è un pò critica abbiamo bisogno di esperti del settore
come voi.
Cordialità - Luciano Carta
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Da circa un anno ha sottoscritto un contratto di affitto insieme ad altre 2 ragazze già titolari del contratto (subentro a seguito di una ragazza che è andata via)

E' indispensabile conoscere i contenuti di questo contratto. Se si tratta di un 4 + 4 e le tre ragazze sono contitolari dello stesso :

Domande: 1) può la titolare costringere mia nipote a firmare questo
nuovo contratto?

No, ma il contratto resta valido in quanto non disdettato da tutte e tre (solidali tra loro) con 6 mesi di preavviso.

2) poichè mia nipote è subentrata nel contratto di affitto da circa un anno ha le stesse responsabilità delle altre 2 ragazze

Assolutamente sì.

3) la titolare dell'appartamento ha una caparra di € 980,00, può trattenerla

La nipote ha sottoscritto un contratto che deve rispettare. Per sottrarsi dovrà trovare una nuova inquilina che le subentri, con l' assenso del locatore.

4) può mia nipote lasciare l'appartamento alla scadenza del periodo lavorativo e a quali conseguenze è soggetta?

Medesima risposta del 3° quesito.

+

Vedi : http://www.propit.it/f76/come-disdico-contratto-affitto-appartamento-4671/

:daccordo:
 

Luky

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Salve maildealista, la copia del contratto non è stata consegnata dopo il subentro ed al momento non è nella disponibilità di mia nipote.
1) il contratto presentato per la firma è un nuovo contratto a seguire alla scadenza del precedente 4+4, che praticamente parte da zero, non è un rinnovo o la continuazione dei 4+4;
3)scaduto il contratto originario perchè dovrebbe avere l'onere di trovare un altro inquilino in sua sostituzione? Grazie
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il contratto precedente non è scaduto se non é stato disdettato secondo quanto prevista dalla L. 431/98 :

Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

L 431/98
:daccordo:
 

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