LIZ

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
per cortesia, gradirei sapere se su richiesta di un gruppo di condomini di visionare i documenti condominiali di un intero esercizio (compreso l'estratto conto) l'Amministratore possa rifiutarsi...premetto che abbiamo seri dubbi sulla corretta gestione dei pagamenti e degli incassi del nostro condominio (con probabili addebiti di more sulle bollette per non curanza delle scadenze, mancata riscossione e richiesta di rientro da parte di condomini morosi, estratto conto in certi periodi in rosso e nessun avviso a noi diretti interessati con pagamento di interessi). Non credo nemmeno che l'Amministratore possa permettersi di darci l'appuntamento in orario extra-ufficio per poter addebitare al Condominio sue competenze come fosse un'Assemblea Straodinaria...diciamo che ci sembra che stia facendo di tutto per prorogare questo incontro dicendo che gli stiamo troppo con il fiato sul collo ma è un nostro sacrosanto diritto controllare i "nostri" documenti dato che anche negli ultimi tre anni i rendiconti sono notevolmente aumentati...
In caso di riscontro di gravi irregolarità anche sui documenti contabili approvati nell'ultima assemblea è possibile intervenire in qualche maniera?
Riguardo all'estratto conto bancario condominiale, possiamo chiederne una copia all'Amministratore, anche scaricata da internet, via mail senza vederci negata la richiesta?
Grazie e un cordiale saluto a tutti.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
No, l'amministratore non può rifiutare la visione delle documentazioni;

cc art. 1129 (inderogabile)
...
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
...

cc art. 1130
...
Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
...

 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Si l'amministratore nominato deve avere il registro, altrimenti come potrebbe tenere i conteggi delle entrate e uscite del condominio?
 
J

JERRY48

Ospite
Ed in più, è sempre meglio che l'amministratore sia assicurato per l'esercizio delle sue funzioni:
  • appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili amministrati;
  • danni conseguenti a perdita, smarrimento, distruzione e/o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
  • sanzioni di natura fiscale, amministrativa, multe, ammende inflitte ai clienti per fatto colposo imputabile all’Assicurato;
  • danni conseguenti a smarrimento di chiavi degli immobili in suo affidamento per vendita o locazione;
  • fatti colposi o dolosi dei suoi dipendenti o collaboratori risultanti dalla registrazioni contabili e amministrative dell’Assicurato.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Esatto è sempre meglio l'assicurazione, trovando quella che assicura tutto, l'assicurazione credo possa risarcire il danno ma non l'acquisizione dei documenti originali andati persi, per cui nelle disposizioni ora in vigore tutti i movimenti dovranno transitare attraverso il C/C condominiale, questo è previsto dall'art. 1129 cc (inderogabile);

- L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;

Ovvero l'istituto bancario o postale avrà il debito riscontro per poter dimostrare i movimenti.
Per tutte le altre documentazioni, sarebbe buona norma che l'amministratore provveda ad effettuare più copie aggiornate di volta in volta o su supporti riscrivibili (CDW) o su pendrive oppure su un PC remoto, ciò a garantire in caso di incendio o altri incidenti di assicurare il proseguo della conduzione del condominio.
Lo so che questo non è obbligatorio, ma altrettanto non è obbligatorio per l'amministratore assicurare l'integrità eterna delle documentazioni a lui affidate.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Prima di ogni assemblea ordinaria, l'Amministratore deve mettere a disposizione dei condòmini i documenti relativi alla gestione da approvare, dando spiegazioni ove occorra.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
per quanto riguarda la visura contabile, condivido quanto sopra detto dai forumisti, per quanto riguarda i bilanci di riparto precedenti approvati in assemblea, (se approvati) non potete rivendicare lamentele e rimettere il tutto in discussione
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Le negligenze vanno viste prima di approvare.

Una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prevista dalla legge, l’amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all’esame dei singoli condomini i documenti giustificativi delle spese effettuate (cosiddette pezze d’appoggio) dovendo gli stessi essere controllati prima dell’approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza. --- Sentenza CdC n° 3402 23 maggio 1985
 

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