pietropiacentini

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno.
sono un proprietario del comune di Reggio Emilia, nel quale esiste da un decennio un accordo territoriale.
ho fatto redigere da una agenzia con trentennale esperienza il mio contratto di affitto in modo che rientrasse nell'accordo, per usufruire delle allettanti agevolazioni fiscali, sia per me che per l'inquilino. Oggi il mio comune controlla (dopo 5 anni sic!) e mi dice che non rientro e conseguentemente devo "restituire" tutto ciò che ho usufruito nel tempo, andando a ritroso di 5 anni (di più non possono).
Il contenzioso sta nel fatto che il comune non computa nessun altro vano che non sia "vano principale abitativo" (e qui chiedo se esiste una legge che definisca quali sono i vani principali) perchè nell'accordo il testo rimanda al famoso allegato C del dpr138 dove tutto è chiaro, ma il Comune sostiene che va utilizzato solo per i vani principali abitativi. Infatti il testo riporta :

3) ... La superficie utile dell’unità immobiliare è quella definita dai criteri generali di cui all’allegato
C del D.P.R. n. 138 del 23-03-1998 con esclusivo riferimento a quello dei vani principali
abitativi,
valutando quindi gli accessori (ad eccezioni dell’autorimessa e/o posto auto sotto
disciplinati) solo per l’orientamento dell’unità immobiliare nella relativa fascia di oscillazione.
in sostanza: il computo del comune raggiunge 94mq mentre usando il dpr 138 del 1998 i risultano circa 140mq.
il mio Comune ha ragione SE E SOLO SE esiste un documento ufficiale che li definisce nel dettaglio (ho chiesto di inoltrarmelo e sto aspettando risposta) o NO?
ha altrimente potere (sic) di interpretare e definire tali vani?
Esiste/Qualcuno ha questo documento che classifica tali "vani principali"?

help!!!
 

Allegati

  • Accordo Quadro Reggio Emilia.pdf
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  • ESTRATTO DPR 23 marzo 1998, n_ 138.pdf
    20,9 KB · Visite: 22

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
scusa dove è il problema? leggi con attenzione
Allegato C
Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T).
Criteri generali
1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.
Criteri per i gruppi "R" e "P"
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:
a. della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli
principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
b. della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali
soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
• del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera
a);
• del 25 per cento qualora non comunicanti;
c. della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola
unità immobiliare, computata nella misura:
• del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota
eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla
precedente lettera a);
• del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota
eccedente qualora non comunicanti.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di
queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
d. della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.
 
B

Bluechewanna

Ospite
Esiste/Qualcuno ha questo documento che classifica tali "vani principali"?help!!!

Fonte: DPR 1142/1949

Art.45

“(…) Si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili) nell’uso ordinario dell’unità immobiliare.”


Art.46

“(…) Si considerano vani accessori quelli necessari ai servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio e simili) nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili) (…). La cucina è considerata vano utile (…).”
 

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