anna0875

Nuovo Iscritto
ho fatto tramite avvocato della richiesta di istanza di conversione di pignoramento ex art.495 cpc ,ho versato un quinto del debito in attesa che mi venisse dilazionato il rimanete debito in 18 rate come previsto dall articolo e successive modifiche (dai 9 mesi ai 18 di dilazione) ma pochi giorni fà mi è arrivata la risposta del giudice dove dice che devo versare l intera somma entro il 20 settembre 2011. alla mia richiesta del perchè non mi siano state concesse le 18 rate la risposta è stata che dovevo farne precisa domanda, ma se ho accettato come da raccomandata del tribunale il concordato dove veniva citato precisamente che se versavo un quinto del dovuto entro il 30-10-2010 la rimanenza veniva dilazionata in 18 mesi come citato da articolo , è giusto la risposta del giudice?? ora devo rivolgermi nuovamente agli avvocati della banca, se loro si rifiutano??
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
l'art.405 c.p.c. cita testuali parole x un quarto entro il termine di 10 giorni e x la differenza con rateizzazione mensile nel termine massimo .di mesi 6, prova sentire i legali della Banca e cerca di trovare un rientro alla tua portata, con i tempi che corrono forse potresti ottene + dilazioni altrimenti questa è la situazione e dovrai adeguarti ciao adimecasa:daccordo:;)
 

anna0875

Nuovo Iscritto
* Art. 495 (Conversione del pignoramento)

Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il Giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito del titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

L’istanza può essere avanzata, una sola volta a pena di inammissibilità.
questo è il testo dell art. 495 cpc x immobili
 

raflomb

Membro Assiduo
Nel tuo caso il giudice dell'esecuzione ha agito nell'ambito della sua discrezionalità:
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma che deve sostituire il bene pignorato, infatti, è atto del processo esecutivo, idoneo a pregiudicare i titolari dei crediti esclusi. La determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice dell'esecuzione deve operare ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., invero, comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti, giacché tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma a norma dell'art. 512 dello stesso codice. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte sin dalla oramai remota sentenza 18 settembre 1972 n. 2753, seguita da numerose altre, tra le quali Cass. 2 ottobre 2001, n. 12197, 23 aprile 1998, n. 4042, 5 maggio 1998, n. 4525.
 

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