MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
D.L. RILANCIO – BOZZA

Art. 31
Agevolazioni per gli affitti

1) Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo.
2) Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3) Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
4) Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione [, di leasing o di concessione] di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita istituzionale.
5) Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
6) Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7) Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attivita d’impresa, arteo professione, il credito d'imposta è altresi utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
8) Il credito d’imposta di cui al presente articolo, anche nell’ipotesi di cui al comma 7, può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facolta di successiva cessione del credito.
9) Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
11) Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….

Relazione illustrativa


La norma prevede, per i soggetti esercenti attivita d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Ai sensi del comma 3 il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta d’imposta e commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno e che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).
Il credito d’imposta puo essere usato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita produttive.
I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, puo optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Viene inoltre stabilito, al comma 10, che le modalita attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
 
Ultima modifica di un moderatore:

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
E’ ancora in bozza. Comunque, se dovesse essere confermato, le novità più evidenti (rispetto al D.L. “Cura Italia” che ha regolamentato il canone di locazione di Marzo) mi pare che sarebbero queste:
a) estensione a qualsiasi categoria catastale di immobili ad uso non abitativo (non solo C/1);
b) estensione alle mensilità di Aprile, Maggio e Giugno;
c) limitazione ai soli locatari che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
d) possibilità di cedere il credito d’imposta del 60% al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Nei giorni scorsi si era parlato di pagamento diretto dell’intero canone (da parte dello Stato) ai locatori, ma, in questa bozza, non se ne parla….
 

Liederman

Membro Attivo
Proprietario Casa
E’ ancora in bozza. Comunque, se dovesse essere confermato, le novità più evidenti (rispetto al D.L. “Cura Italia” che ha regolamentato il canone di locazione di Marzo) mi pare che sarebbero queste:
a) estensione a qualsiasi categoria catastale di immobili ad uso non abitativo (non solo C/1);
b) estensione alle mensilità di Aprile, Maggio e Giugno;
c) limitazione ai soli locatari che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
d) possibilità di cedere il credito d’imposta del 60% al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Nei giorni scorsi si era parlato di pagamento diretto dell’intero canone (da parte dello Stato) ai locatori, ma, in questa bozza, non se ne parla….

e limitazione ai soggetti esercenti attivita d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.
Non c'era per la mensilità di Marzo.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
possibilità di cedere il credito d’imposta del 60% al locatore

Quindi è una possibilità, che non necessariamente deve concretizzarsi.

Nel senso che il conduttore può proporre al locatore la cessione del credito d'imposta.
E il locatore può rifiutare, ad esempio perché lui (il locatore) non ha capienza per usufruire di quel credito d'imposta.

Ho interpretato bene?
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Quindi è una possibilità, che non necessariamente deve concretizzarsi.

Nel senso che il conduttore può proporre al locatore la cessione del credito d'imposta.
E il locatore può rifiutare, ad esempio perché lui (il locatore) non ha capienza per usufruire di quel credito d'imposta.

Ho interpretato bene?
Esattamente. In base alla bozza, si tratta di un’opportunità data al conduttore di impegnare meno liquidità, corrispondendo solo il 40% del canone. Per il locatore, invece, è un’ottima opportunità per controbattere a quei conduttori che hanno proposto abbattimenti del 40/50% del canone per via della carenza di liquidità.
Considerate le finalità della norma (preservare la liquidità di imprese e professionisti), non penso che verrà data la possibilità al locatore di rifiutarsi. Ma, al tempo stesso, penso che, tra IRPEF/Cedolare e IMU/TASI, difficilmente non vi è capienza per il proprietario. Il problema, magari, è che, nella bozza, non è previsto il differimento dei termini per il pagamento del 16 giugno 2020 della 1^ rata IMU/TASI. Pertanto, difficilmente ci saranno i tempi tecnici per poter usare già il 16 Giugno il credito “acquisito” in compensazione da parte dei proprietari. A meno che non si scelga di compensare un successivo ravvedimento operoso…
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Secondo me accreditare il 60% (o il 30%) dei canoni di locazione versati sul c/c bancario del conduttore sarebbe stato il metodo più semplice ed avrebbe accontentato tutti.
Non ci sarebbe stata la necessità di emanare da parte dell'A.D.E. le norme attuative, non ci sarebbero stati casi di cessione del credito con incapienza da parte del soggetto ricevente, non avrebbero lavorato i commercialisti (che comunque vanno pagati) ecc.
Costo zero e risultato certo e immediato.
No, con il provvedimento "burocratizzato" gran parte del credito d'imposta se ne andrà per pagare il commercialista per tutti gli adempimenti, il denaro verrà recuperato più tardi e saranno tutti scontenti.
Complimenti ai nostri legislatori. Ma in Germania sono tutti stupidi o faciloni ad accreditare semplicemente i soldi sul conto degli aventi diritto ?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
non penso che verrà data la possibilità al locatore di rifiutarsi.
Invece io avevo capito che il locatore può rifiutare.

Anche perché questo credito di'imposta può essere ceduto ad altri soggetti:
puo optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Secondo quale criterio il conduttore sceglie a chi cedere il credito d'imposta?
E il "prescelto" deve sempre e comunque accettare?!?
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Invece io avevo capito che il locatore può rifiutare.

Anche perché questo credito di'imposta può essere ceduto ad altri soggetti:


Secondo quale criterio il conduttore sceglie a chi cedere il credito d'imposta?
E il "prescelto" deve sempre e comunque accettare?!?
Potresti sicuramente avere ragione tu, ma io continuo ad interpretare diversamente. “7) Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare”. Il soggetto avente diritto al credito d’imposta è solo il conduttore. Ed è lui che può “optare”. Poi, in base al comma 8), potrebbe anche decidere di cederlo ad un istituto di credito o ad altro intermediario finanziario (anche se, in questo caso, non se ne comprendo la convenienza rispetto alla cessione al locatore). Inoltre, lo stesso comma 8) prevede che anche il locatore, cessionario del credito da parte del conduttore, possa cedere il credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (per ovviare all’eventuale problema dell’incapienza).
Comunque, ripeto, anche la tua interpretazione potrebbe essere corretta. Giustificherebbe la cessione a soggetto diverso dal locatore (a fronte di un suo rifiuto).

Per quanto riguarda, invece, la compensazone del credito da parte del locatore/cessionario, mi correggo (in parte) rispetto a quanto scritto in merito alla possibilità di compensare già l’IMU/TASI del 16 Giugno. La compensazione in F24, in base a questa bozza, può essere operata solo dal locatore esercente attività d’impresa, arte o professione. Il locatore persona fisica, invece, potrà solo riportare il credito nella dichiarazione dei redditi.
 

Cio

Membro Attivo
b) estensione alle mensilità di Aprile, Maggio e Giugno;
c) limitazione ai soli locatari che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
d) possibilità di cedere il credito d’imposta del 60% al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Nei giorni scorsi si era parlato di pagamento diretto dell’intero canone (da parte dello Stato) ai locatori, ma, in questa bozza, non se ne parla….

comma 5) Il periodo d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel
periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai
soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di
riferimento......

Purtroppo non mi funziona il grassetto nel tablet.......avrei voluto evidenziare i mesi:
Aprile, Maggio e Giugno nella bozza indicata da Marxxx,
mentre invece nel testo ufficiale approvato che ho scaricato io e di cui ho copiato lo stralcio qui sopra i mesi sono :
MARZO, APRILE, MAGGIO..........(giugno escluso).
Infatti, il comma 10 che riporto sotto fa riferimento proprio alla non cumulabilità con il credito d'imposta già concesso nel Decreto "Cura Italia" di marzo e quindi "replicato" in questo decreto......

Comma 10) Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di
cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
il credito d’imposta spetta a condizione che
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di
riferimento......
Mi domando se e chi controlla che il conduttore abbia realmente diritto al credito d'imposta.
Se ne usufruisce (e lo cede al locatore o ad un "intermediario finanziario") pur non avendo subìto una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, suppongo che quel credito d'imposta venga in qualche modo revocato.


Il locatore persona fisica, invece, potrà solo riportare il credito nella dichiarazione dei redditi.
Motivo in più, secondo me, per subordinare la cessione al consenso del locatore persona fisica.
 

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