LELLOSI

Nuovo Iscritto
Nel condominio dove abito io è stata venduto un appartamento all'asta. Il vecchio proprietario non ha pagato l'eccedenza acqua anni 2009/2010 (il 2011 deve ancora arrivare) e il canone acqua 2011 e 2012 + una quota straordinaria di una riparazione del 2011 e alcune quote condominiali 2011 e 2012. Lui asserisce che il nuovo acquirente dovrà pagare anche i debiti precedenti, poichè comprando all'asta è obbligato a pagare i debiti della casa. E' vero? Grazie
 
J

JERRY48

Ospite
per l'art. 63 II comma disp. atto c.c.: "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".
nel caso di vendita all'asta del bene, avvenuto il versamento del prezzo, il giudice pronuncia il c.d. decreto di trasferimento con il quale, trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato.
secondo l'art. 586 1° comma ccc.p.c. il giudice: "...ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie...".
quindi le spese precedenti saranno del condominio che forse le recupererà dall'insinuazione nel fallimento, se è stata fatta. spesso non viene fatta perchè le probabilità di non ottenere nulla sono superiori alle probabilità di incassare, perciò non è il caso di spenderci altro...
l'affitto non riguarda il condominio...
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
Dipende da cosa ha scritto nella relazione il CTU , il Tribunale Di Busto Arsizio sul valore periziato dell'immobile (valore commerciale) prevede un abbattimento forfettario del 20% anche per eventuali spese condominiali insolute ( valore di realizzo).
 

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