FATEBENEFRATELLI

Membro Attivo
sono separata dal novembre 2008 consensualmente,in fase di separazione mio marito che aveva un attività commerciale,mi ha intestato tutti i beni suoi ,ed io mi sono impegnata a dargli un assegno mensile di euro 400.Subito dopo mio marito ha venduto l'attivita per un ottimo prezzo,ora so che è pieno di debiti anche con il fisco e vive facendo lavori saltuari e con il mio assegno.
La mia domanda è,i creditori di mio marito possono rifarsi su di me dal momento che lui non ha nulla da perdere? grazie a chi mi vuol rispondere.
 
A

AlbertoF

Ospite
In mancanza di maggiori informazioni in sintesi provo a risponderti:
Tutto dipende da quale tipo di attività svolgeva tuo marito. Se conduceva una attività soggetta a fallimento i creditori nel caso ravvisino che la vendita degli immobili fatta nel 2008 sia avvenuta per sottrarre questi beni da un possibile coinvolgimento fallimentare.possono manifestarsi problemi. Da come e da quando è stata fatta questa vendita risulta a tutti palese che alla base esiste un solo intendimento.
Se la vendita è stata effettuata rispettando quelle poche regole che richiede questo tipo di intervento,vale a dire un prezzo di vendita rispondente ai reali prezzi di mercato ed esiste nella realtà il passaggio dei soldi, può darsi che il giudice fallimentare non infierisca più di tanto. In caso contrario potrebbe essere contestata la vendita e quindi risolvere il contratto di compravendita e riportare tutti i beni allo stato "quo ante".
Per quanto riguarda poi i soli debiti bancari resta da vedere se te hai mai prestato, anche in passato, garanzie (di regola trattasi di fidejussioni) in favore del marito.
Ciao
 

FATEBENEFRATELLI

Membro Attivo
Preciso che mio marito non mi ha dato i suoi beni con atto pubblico,ma mi sono stati assegnati giudizialmente in sede di separazione.Inoltre la sua attività era di bar tabacchi e non so se era soggetto a fallimento.il prezzo di vendita dell'attività è stata regolare al mercato,in pratica era quello che valeva in base alle risultanze contabili.grazie
 

raflomb

Membro Assiduo
Preciso che mio marito non mi ha dato i suoi beni con atto pubblico,ma mi sono stati assegnati giudizialmente in sede di separazione.
Occorre precisare che il trasferimento dei beni immobili è avvenuto in sede di separazione consensuale che è cosa diversa dal "giudizialmente", uìin quuanto ciò non è frutto di una sentenza ma di un accordo studiato a tavolino.
Ne consegue che dove non ci sia stato trasferimento a titolo oneroso, i beni sono soggetti alla c.d. revocatoria ordinaria. Inoltri debiti contratti dal tuo ex marito anche se sono stati formalizzati dopo la separazione, quasi sicuramente erano già pendenti: es, un finanziamento in corso.
I presupposti sono i seguenti:

presupposto è quello in cui il debitore svende i propri beni o magari li intesta alla moglie per evitare che i creditori possano espropriarli. Se sono presenti congiuntamente alcuni requisiti indicati dalla legge, però, l’atto in questione è inefficace verso il creditore.

Inefficacia non significa nullità: l’atto è valido verso chiunque, tranne che verso il creditore agente, che può far valere il suo diritto e, ad esempio, espropriare il bene in questione o comunque non subire gli effetti di quell’atto.

Tuttavia, esiste anche una terza persona insieme a cui l’atto è stato compiuto, e la sua eventuale buona fede deve essere ugualmente garantita dal legislatore.

Per far quadrare il cerchio, gli elementi richiesti dal codice perché si possa avviare una revocatoria ordinaria sono: uno o più atti dispositivi mediante i quali il debitore ha apportato delle modifiche al proprio patrimonio; il “periculum damni”, ossia il rischio concreto che tali atti abbiano ridotto significativamente il patrimonio del debitore, tanto da mettere in difficoltà le possibilità del creditore di trovare soddisfazione; il “consilium fraudis”, cioè la precisa consapevolezza del debitore di creare danno al creditore con queste vicende.

Se l’atto è a titolo gratuito, non occorre altro; se invece è a titolo oneroso, occorre anche la “partecipatio fraudis”, ovverosia la complicità del terzo col debitore al fine di danneggiare il creditore.

Non conosco l'entità dei beni immobili che ti ha ceduto, e perchè abbia effettuato questa cession, ma francamente è poco attendibile che un soggetto, per di più in sede di separazione, dia beni immobili all'ex moglie per avere in cambio un vitalizio di soli 400,00 €.
 

FATEBENEFRATELLI

Membro Attivo
PRECISO,SI.è ACCONTENTATO DELLE 400 EURO PERCHè LUI GUADAGNAVA ABBASTANZA DALLA SUA ATTIVITà.I SUOI BENI ME LI HA DATI PERCHè ALTRIMENTI AVREI CHIESTO LA SEPARAZIONE PER COLPA CON ULTERIORE AGGRAVIO NEI SUOI CONFRONTI, HO SAPUTO SOLO ALCUNI GIORNI FA CHE I DEBITI CHE HA SONO NEI CONFRONTI DEL FISCO A SEGUITO DELLA CESSIONE DI AZIENDA E NON RIFERITI AGLI ANNI PRECEDENTI,NESSUNO ACCORDO STUDIATO A TAVOLINO.sCUSAMI NON SO COSA è LA REVOCATORIA,POTRESTI ESSERE PIù CHIARO è NEL MIO CASO CHE RISCHI CORRO? TI RINGRAZIO
 

FATEBENEFRATELLI

Membro Attivo
gradirei sapere da raflom che cosa significa i beni sono soggetti a cd revocatoria, scusami ma non conosco le materie giuridiche ti ringrazio e ti chiedo scusa.

fatebenefratelli
 

FATEBENEFRATELLI

Membro Attivo
Ho letto da qualche parte che sono esclusi dalla revocatoria i pagamenti d'imposta sui redditi,il pagamento della cambiale,fatto a chi deve per forza accettarlo per non perdere l'azione di regresso. Che ne pensi?
 

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