I finanziamenti al consumo sono garantiti dalla firma del richiedente o coobligato entrambi solidali per il debito ( esempio se il coniuge non ha firmato nulla ,lo stato coniugale non implica la solidarieta' dell' obligazione). Se viceversa il debito è gatantito da beni reali esempio la casa allora per la comunione dei beni ,il coniuge certo che è implicato.