andreamarima

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Buongiorno a tutti. Come è noto il decreto 16/01/2017 all'art. 1, comma 8 prevede che almeno una organizzazione attesti la conformità del contratto di locazione alle norme vigenti.
Considerato che il sindacato, oltre a farsi pagare per fare una cosa del genere, pretende anche l'iscrizione, vorrei il parere di qualche esperto sulle conseguenze della mancata attestazione: il contratto è nullo o annullabile?
Non è possibile fruire dei benefici fiscali previsti per i contratti concordati? Oppure qualche altra diavoleria che al momento mi sfugge?
Ringrazio tutti quelli che mi risponderanno e anche quelli che non lo faranno perché in ogni caso sono sempre portatori di idee molto utili ai piccoli proprietari.
 

Clematide

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Vedo che scrivi dalla capitale. L’accordo di Roma è ancora quello del 2004 che si basa ancora sul vecchio decreto ministeriale del 2002. Fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo restano vigenti le regole fissate dal decreto del 2002 e gli accordi definiti in sede locale (tipi di contratto compresi).

Solo una nuova intesa, basata sulle disposizioni del decreto del 16 gennaio 2017, richiederà, in caso di contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni, la vidimazione di almeno una associazione sindacale che dovrà attestare la rispondenza al contenuto normativo del contratto all’accordo locale e che il canone è stato calcolato correttamente affinché il locatore possa godere dei bonus fiscali comunali e nazionali (non è previsto che il rilascio del’attestazione debba essere gratuito): nel decreto del 2002 questo obbligo invece non c’è, anche se i Comuni (ai fini IMU e TASI) e l’Agenzia delle Entrate (ai fini IRPEF e cedolare secca) possono sempre sottoporre a verifica il contratto e disconoscere le agevolazioni fiscali .
 

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