Il Custode

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Titolo I - Sviluppo ed equità



Art. 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)



1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiutoalla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento concapitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che sifinanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, lastruttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazionedel reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1,lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente alrendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a8. Per lesocietà e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico ledisposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territoriodello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquotapercentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento delcapitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale delnuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze daemanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoliobbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione delmaggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 percento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computatain aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazionedella disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener contodell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denarononché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; comevariazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, aisoci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende odi rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento;quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relativeriserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sonoverificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto ilpatrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nomecollettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite conil decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare unbeneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministrodell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioniaventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2011.

Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensidell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pariall'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per ilpersonale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole “periodo di imposta” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”;
b) al numero 3), dopo le parole “Sardegna e Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “, aumentato a15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo aquello in corso al 31 dicembre 2011.

Art. 3
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessitàdella riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa deiprogrammi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all’articolo 32,comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), è aggiunta la seguente: “o) per glianni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionalidei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regimedi phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006,tale esclusione e' subordinata all’Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15novembre 2011. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascunodegli anni 2012, 2013 e 2014.”. L’esclusione delle spese di cui al periodo precedente opera perciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, èistituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione, intermini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un“Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, ripartito tra le singoleRegioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativiregionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con DecisioneCE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicareal Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla basedell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singolaRegione.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede concorrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presenteprovvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2,comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni edintegrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilitàgiacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statalenella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto,per essere riassegnata al fondo di cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalitàconnesse alle attività di credito all’esportazione. All’onere derivante dal presente comma in terminidi fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate edelle minori spese recate dal presente decreto.

Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per speseconseguenti a calamità naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: “Art. 16-bis (Detrazione delle spese perinterventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad unammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenuteed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di untitolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), delcodice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventicalamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori emontacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica eogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esternaall'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti daparte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimentodell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici conparticolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dienergia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamentedette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici inapplicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per lamessa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione delladocumentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonchéper la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gliinterventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa insicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edificicollegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essereeseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioniprofessionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensidella legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamentoconservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da impresedi costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro seimesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Ladetrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragionedi un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o diassegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella meraprosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo dellespese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibitepromiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivitàcommerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo aisensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno disostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui alcomma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi diimposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Incaso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministrodei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure dicontrollo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spesedi ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabiliteulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, edell’articolo 16-bis)”.
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011”sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-biscomma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle speseeffettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Art. 5
Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, condestinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanareprevio parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste lemodalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al finedi rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché dellapercezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sonoindividuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, adecorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di unIsee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche irequisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Statoe degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall’applicazione del presente commasono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politichesociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e deigiovani.

Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate

1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattieprofessionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causadi servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e dellapensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica neiconfronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Ladisposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, allapredetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché aiprocedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale



Art. 7Partecipazione italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutivodella Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio deiGovernatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. IlMinistro dell’Economia e delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente disposizione edei rapporti da mantenere con l’amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e loSviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione è data agliemendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità aquanto disposto dall’articolo 56 dell’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione elo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche eFondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvedemediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito delprogramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali diSviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente diTesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifichee integrazioni, è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione dellaspesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Aggiunto dopo 1 ....

Art. 8
Misure per la stabilità del sistema creditizio

1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernentel’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nelcontesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, èautorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza datre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancariegarantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data dientrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predettotermine in conformità alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da partedella Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della suacapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione delMinistero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. Ipredetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati allacopertura dell’eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, siprovvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, con imputazionenell’ambito dell’unità di voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale inItalia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitata a quanto strettamentenecessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banchebeneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggiosemestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia,anche al fine di verificare la necessità di mantenere in vigore l’operatività di cui al comma 1 el'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati allaCommissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i seimesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessariesono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla basedegli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sulfunzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e nongarantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propriaattività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramitedello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e dellefinanze, su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione allagaranzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è datacomunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolonon può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. LaBanca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica allaCommissione europea i risultati del monitoraggio.



10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da bancheche presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito diprogrammi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiorea cinque anni, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cuiall’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degliinteressi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata. A talfine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolaredella Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nelpatrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per lebanche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche condurata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puòeccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessae garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1effettuate a partire dal 1 gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari allasomma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per unametrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread suicontratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogrupponei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e lamediana dell’indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tuttigli Stati Membri dell’Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5anni dell’Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, lacommissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà;
c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari allasomma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di bancheaventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 puntipercentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentualiper banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.




15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibilidati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 ècalcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread suicontratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissionedella garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea,insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito seniorunsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimoperiodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesidell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.
16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo dellacommissione è quello più elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione dellagaranzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nelperiodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, lecommissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della BancaCentrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1luglio 2010.
19. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dallabanca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo perl’ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata alMinistero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può variare i criteri dicalcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni dellaCommissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effettosulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle bancheinteressate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità cheassicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dalDipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico,della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle qualieventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e lacapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non sianoinferiori a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passivitàgarantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazionepositiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto,alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvedetempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Bancad'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso dellerichieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze distabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioniattivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla bancarichiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza dellacomunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiestamotivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando larelativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per iquali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia,l'ammissibilità della richiesta, autorizza l’intervento della garanzia entro il giorno antecedente lascadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie,sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d’Italia effettua il pagamento a favore dei creditorimediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro isuccessivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario lesomme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. Labanca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazionedella Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Talepiano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato adottato inconseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento ètrasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d’Italiaeffettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessionedi credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi all’atto della sua prestazione,ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 21maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all’art. 3,comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da creditiipotecari, non è richiesta l’annotazione prevista dall’articolo 2843 del codice civile. Alle medesimeoperazioni si applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ladisciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italiastipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia,presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiariadella garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 percento delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha adoggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in conformità dei criteristabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato allaCommissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia,comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l’ammontare della commissione effettivamente applicata conriferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita laBanca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazionedel presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell’Economia edelle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogatidiscrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italiaper fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri siprovvede nell’ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
 

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Art. 9
Imposte Differite Attive

1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. a) al comma 56:
    1. 1) dopo le parole “dei soci” sono aggiunte le seguenti: “- o dei diversi organicompetenti per legge -”;
    2. 2) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Con decorrenza dal periodo d’impostain corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componentinegativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in creditod’imposta ai sensi del presente comma;”
  2. b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
    “56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perditedi cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componentinegativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta. Latrasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cuiviene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta rilevatanella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione delreddito dei periodi d’imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodod’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta deicomponenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposteanticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del presente comma.
    56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci diliquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o digestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e allaliquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dallaBanca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazionevolontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio nettopositivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposteanticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui alpresente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 37-bis del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
  3. c) al comma 57:
    1. 1) nel primo periodo, le parole “al comma 55” sono sostituite dalle parole “ai commi
      55, 56, 56-bis e 56-ter” e le parole “rimborsabile né” sono soppresse;
    2. 2) nel secondo periodo, le parole “può essere ceduto ovvero” sono soppresse;
    3. 3) nel secondo periodo, dopo le parole “n. 241” sono aggiunte le seguenti: “, ovveropuò essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;
    4. 4) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “L’eventuale credito che residua dopoaver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma èrimborsabile.”;
    5. 5) l’ultimo periodo è soppresso.
  4. d) nel comma 58 dopo le parole “modalità di attuazione” sono aggiunte le parole “dei commi55, 56, 56-bis, 56-ter e 57”.
 

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Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici


Capo I Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 10
Regime premiale per favorire la trasparenza

1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in formaindividuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR sono riconosciuti, allecondizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, aisensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sullepresunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondocomma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previstidall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligodi denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti daldecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fattureemesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica,professionale o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui alcomma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sulvalore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare, col provvedimento potràessere previsto:
  1. a) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioniperiodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmenteprevio invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
  2. b) predisposizione automatica da parte dell’ A genzia delle entrate del modello 770semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute,nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematicoda parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
  3. c) soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino oricevuta fiscale;
  4. d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto diconformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione dellagaranzia per i rimborsi IVA.
    4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano lecondizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefici:
  1. a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione informa automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF edIRAP;
  2. b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditie dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
  3. c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto aifini IVA.
5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nelladichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione dellemedesime.
7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramitedi un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica. 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui aldecreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commiprecedenti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo nonsuperiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione dellasanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimentooperoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, aisensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effettodell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studimedesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39,primocomma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previstidall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denunciaai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il redditocomplessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti aifini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulticoerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore odegli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, aisensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile ladisposizione di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte dellacapacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio inmodo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi delrischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezionedell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi ocompensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorrala condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamentecon l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondocomma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sonoabrogati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni dicategoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolotenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate lerelative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazionirelative all’annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate inrelazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgentecomma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
 

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Art. 11Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti odocumenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito aisensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicareperiodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cuiall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonchél’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoriadegli operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedenteperiodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapportinecessarie ai fini dei controlli fiscali.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sestocomma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate perla individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato.
6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto Nazionale dellaprevidenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alleposizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai finidella effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi delrischio di evasione.
7. All’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “ a) esclusi i casi straordinari di controlliper salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte diqualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enticompetenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni esovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negliaccessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;”
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.
8. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sonoapportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole “e dei consigli tributari” e le parole “nonché ai relativi consiglitributari” sono soppresse, nel terzo comma le parole “, o il consorzio al quale lo stessopartecipa, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la parola “segnalano” è sostituita dallaseguente: “segnala”, e le parole “Ufficio delle imposte dirette” sono sostituite dalleseguenti:“Agenzia delle entrate”;
b) al quarto comma, le parole:“, ed il consiglio tributario” sono soppresse, laparola:“comunicano” è sostituita dalla seguente:“comunica”;
c) all’ottavo comma le parole:“ed il consiglio tributario possono” sono sostituite dalla seguente:“può”;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole:“e dei consigli tributari” sono soppresse.
9. All’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
 

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Art. 12
Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso delcontante
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille:conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sonosostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento,riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e deiloro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle PubblicheAmministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporticartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria medianteaccreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte daiservizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti percassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazionecentrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo diemolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogaticon strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamentoelettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cuial periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamentipensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sonoesenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediarifinanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenzacon strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate daspecifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o piùconvenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché isoggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tenganoconto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presentearticolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. AnalogheConvenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gliintermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono conapposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, lecaratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:

a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa ladisponibilità di una carta di debito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilitodalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accessoal conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo neicasi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore delpresente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del TitoloVI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livellonazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolegenerali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delletransazioni effettuate mediante carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze diimpresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole cosìdefinite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenziadelle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.

 

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Capo II Disposizioni in materia di maggiori entrate


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Art. 13
Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria

1. L'istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorreredall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agliarticoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioniche seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissataal 2015.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenzedella stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelleclassificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenzialeper ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad usoabitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobiledeterminato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicandoall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, iseguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 eC/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 eC/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del redditodominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 percento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatorepari a 120.
6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione delconsiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 puntipercentuali.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Icomuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 puntipercentuali.
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili nonproduttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passividell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettopassivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare èadibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essiproporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possonostabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nelrispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puòstabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Lasuddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relativepertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichinoanche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando allabase imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relativepertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8,l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata alloStato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo,nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota diimposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, irimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia diimposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sonosvolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddetteattività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2012”. Alcomma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misurastabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Ai fini del quartocomma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intendeeffettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzionedei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successivemodificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazionidi cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto conil Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.191.
14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relativealle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e dellefinanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decretolegislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termineprevisto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioninei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministerodell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasititolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità diattuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. IlMinistero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioniinviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previstodall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, leparole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole:”20 dicembre”. All’articolo 1, comma 11, deldecreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da“differenziate” a “legge statale” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusivamente gli stessiscaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale,nel rispetto del principio di progressività”. L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione deirimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti condichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senzafar valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni dellaRegione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettitoad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso diincapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con leprocedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-VeneziaGiulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recuperoal bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Finoall’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote dicompartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui alprecedente periodo.
18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: “gettito dicui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dallacompartecipazione di cui al comma 4”;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimoperiodo del comma 4 dell’articolo 2, nonché dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è incrementatadi 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole “30 settembre 2011”, sono sostituite dalleseguenti: “31 marzo 2012”;
b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: “20 novembre 2011”, sono sostituite dalleseguenti: “30 giugno 2012”;
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre 2012”, sono sostituite dalleseguenti: “30 giugno 2013”.
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei terminioriginariamente posti dall’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.





 

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Art. 14
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributocomunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiutiurbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, edei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente oprevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e learee comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute ooccupate in via esclusiva.
5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano incomune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso annosolare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di usocomune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermirestando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributarioriguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonomaobbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità disuperficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinaticon il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte oiscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per centodella superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comunimodificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori allapredetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, conquelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento delDirettore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso incui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione dellasuperficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentareall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza diriferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quellacalpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella partedi essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostril’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costodel servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativiammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito eall’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi diinvestimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomielocali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per ladeterminazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente commasi applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicanocomunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorrel’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica unamaggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai serviziindivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare inaumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione dellatipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.
13.bis. A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensidell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, comedeterminato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed itrasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridottiin misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 delpresente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato lesomme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, leregioni Friuli-V enezia Giulia e V alle d’ Aosta, nonché le Province autonome di Trento e diBolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadentinel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, avalere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggiorgettito di cui al precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioniscolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito conmodificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delleistituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiutie sui servizi.
15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trentaper cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesiall'anno, all’estero;


e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore alquaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanzadal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibilealle utenze domestiche.
18 Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilatiche il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sonoiscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diversedai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancatosvolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in graveviolazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali oper imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciutadall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui alcomma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tral’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dirifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzionerispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da normestatali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del serviziodi gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvatodall’autorità competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengonotemporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comunistabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nelcorso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo daeffettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi edaree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili ledisposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, èapplicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa lamaggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferitial servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente naturacorrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dalcomma 12.
31. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamentealla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinatoai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nelregolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o delladetenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di unfabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per glianni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a undiverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilitodal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale perl’anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro ratetrimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di contocorrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unicasoluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio diogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti atali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionarioresponsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbliciovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ailocali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavvisodi almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 delcodice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applical’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro iltermine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per laproposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, sedovuto, della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti oesimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributocomunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170,della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione deirifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale perl'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All’articolo 195, comma 2, lettera e), deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da “Ai rifiuti assimilati” fino a “lapredetta tariffazione”.
47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia adecorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.









 

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Art. 15Disposizioni in materia di accise
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa dicui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sullaproduzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misuresottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.

2.A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombononché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unicorichiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato comecarburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confrontidei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto mercicon veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decretolegge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
 

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Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Apartire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo èfissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinquechilowatt.”.

2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali,navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette alpagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nellemisure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;

e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzateesclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuniubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a velacon motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, aquelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazionedell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino inun’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate daenti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misuratasecondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delleimbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gliacquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Conprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini dipagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delleinformazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con monetaelettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dalcomandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione dicarburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine diottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza inmare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria etributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui aicommi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale diconstatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente perterritorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di impostesui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definiteentro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamentodell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernentil’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensidel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzioneamministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo dellatassa dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codicedella navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli dicorrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario,acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziariadell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato direvisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nelcaso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di undodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validitàalla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da taledata, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quelloin corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lostesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o ilrinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la datadi entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essiequiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non dilinea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI,capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), dellescuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o inesercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionaleparacadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gliaeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso. 15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delpresente decreto.


 

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